La delicata questione della rilevazione della presenza dei docenti in classe, sia in presenza che in ambienti virtuali, non può prevedere l’obbligo di ausili elettronici come per esempio il badge, imposti con direttiva unilaterale dal Dirigente scolastico.
C’è da dire che l’obbligo del badge per rilevare gli orari di entrata e di uscita dei docenti è contrario ad una circolare ministeriale della funzione pubblica, che esclude il comparto scuola, limitatamente al personale docente, dai controlli di tipo automatizzato. La circolare in questione è la n. 4797 del 20 ottobre 1992 della Funzione Pubblica ( pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 1992), che esclude nello specifico il corpo insegnante della scuola dai controlli dell’orario di servizio utilizzando meccanismi automatizzati come il badge.
Inoltre è opportuno ricordare che esiste anche un decreto del ministero dell’istruzione, precisamente si tratta del decreto ministeriale n.1707/04, che, relazionando su un ricorso di natura gerarchica, specifica che il docente inosservante dell’obbligo di utilizzare il badge imposto con ordine di servizio dal dirigente scolastico, non può essere sanzionato. É importante aggiungere che, anche l’allora CNPI , quando era nel pieno delle sue funzioni, aveva espresso lo stesso parere evidenziato nel su citato decreto del MIUR.
È interessante sottolineare che la giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare l’esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione.
Particolare importanza su questo argomento riveste l’intervento del TAR Lazio, sezione III, 2 febbraio 1995 n. 250, che ha definito illegittimo il provvedimento rettorale che ha imposto gli orologi marcatempo al personale docente universitario presso i policlinici, senza che tale modalità di controllo delle presenze fosse prevista dalla convenzione tipo, e quindi in assenza di fondamento normativo specifico.
C’è anche la sentenza n. 11025/2006 della Corte di Cassazione che è entrata nel merito del controllo dell’orario di lavoro dei dipendenti pubblici. Per i dipendenti pubblici, specifica la sentenza, l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legislativo o di tipo contrattuale.
Il controllo dell’orario di servizio dei docenti quindi non può essere imposto dal Dirigente scolastico, perchè non esiste alcuna norma legislativa e nemmeno contrattuale che lo prevede.
Per i docenti l’unico sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto è la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio, oggi con i registri elettronici tra l’altro la rilevazione è rilevabile istantaneamente e in tempo reale da famiglie e Dirigente scolastico. Bisogna ricordare che per norma contrattuale, art.29 comma 5 del CCNL 2006/2009, il docente ha l’obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, da quel momento potrà firmare la sua presenza in classe.
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