La Corte di Cassazione infatti, con sentenza n. 10127 del 20 giugno scorso, ha affermato l’inapplicabilità del principio di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, restando applicabile la disciplina delle supplenze, contenuta nel D.L.vo n. 297 del 1994, in quanto la stessa non sarebbe stata espressamente abrogata dal D.L.vo n. 368 del 2001, con conseguente insussistenza di un diritto del docente alla stabilizzazione del rapporto ed al risarcimento del danno in caso di reiterazione delle supplenze, ove non risulti un abuso nell’assegnazione degli incarichi in questione.
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