Siamo in attesa che il Dl 111 del 2021 diventi legge, dopo l’approvazione al Senato avvenuta nei giorni scorsi. Una conversione che dovrà avvenire non oltre il 5 ottobre.
Quali misure potrebbero incidere sulla scuola? Molte, con particolare riguardo alla questione delle mascherine e alle altre misure di contenimento del contagio.
L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che fino ad oggi era legato a un criterio anagrafico (sotto i 6 anni nessuna mascherina) d’ora in poi viene legato al grado di scuola: all’infanzia non si indossa la mascherina, alla primaria (e ai successivi gradi di scuola) sì, salvo deroghe, come quella che spieghiamo a seguire.
Una novità particolarmente incisiva per l’organizzazione scolastica e per la didattica riguarda la possibile deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi formate da studenti che per ragioni anagrafiche siano esclusi dalla campagna vaccinale. Si tratta quindi di classi con alunni sotto i 12 anni. Ad essere coinvolte nella novità, insomma, tutte le scuole primarie e alcune classi della scuola secondaria di primo grado.
Per il personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, in presenza di alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie occorre l’uso di mascherine di tipo FFP2 o FFP3. A tal fine si utilizzare le risorse pari a 350 milioni di euro stanziate dal Decreto sostegni bis (commi 4 e 4-bis dell’articolo 58 del decreto-legge 73/21). (art. 1 comma 2 lettera a-bis).
Estesa da 48 a 72 ore la validità dell’esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021.
Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido. (articolo 01)
Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero.
Prorogata fino al 31 dicembre 2021 (attualmente 31 ottobre) per la stessa tipologia di lavoratori dipendenti, la concessione del lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Confermata la disposizione secondo cui nell’anno scolastico 2021/2022, sull’intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (scuole statali, paritarie e non paritarie) sono svolte in presenza. (art. 1 comma 1, primo periodo)
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci possono derogare a tale previsione, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa (in precedenza anche arancione) e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica. (art. 1 comma 4)
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni. (art. 1 comma 9)
Anche il personale delle scuole non paritarie deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. (art. 1 comma 6, nuovo art. 9-ter comma 1)
Tali previsioni si applicano, dalla data di entrata in vigore del D.L. 111/2021 (7 agosto 2021), anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi IeFP e i percorsi IFTS, e degli ITS. (art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 1 bis, primo periodo)
Le stesse previsioni sono estese, anche a chiunque acceda alle strutture (incluse, ad es., le mense) scolastiche, educative e formative. (art. 1 comma 6 art. 9-ter.1, comma 1, primo periodo)
Mancata generazione o mancato rilascio del Green pass
Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l’obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’assistito, che attesti che il soggetto soddisfa. (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 1-ter)
Delega alla verifica del possesso del Green pass
i dirigenti scolastici possono delegare ad altro personale dell’istituzione scolastica la verifica del possesso del certificato verde COVID-19 da parte del personale scolastico. Analoga possibilità, non è esplicitamente prevista per i responsabili delle altre istituzioni. (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 4)
Mancato possesso del Green pass
Il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale delle università e delle istituzioni afam, il personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. In particolare, la sospensione del rapporto di lavoro, disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle medesime istituzioni, mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni. (art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 2)
Disciplina sanzionatoria
Confermate le disposizioni in base alle quali l’obbligo di possesso della certificazione verde per l’accesso agli istituti scolastici e universitari, e agli obblighi di verificare tale possesso, sono accompagnate da una disciplina sanzionatoria: sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Nel caso di reiterazione dell’illecito la sanzione è raddoppiata.
In ambito scolastico e universitario è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa ai dirigenti scolastici (e ai loro delegati), ai responsabili dei servizi educativi dell’infanzia e ai responsabili delle scuole paritarie, delle università e delle altre istituzioni di formazione che non verificano il possesso della certificazione da parte del personale (e degli studenti universitari). (art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 5)
Gli stessi soggetti sono sanzionati anche per non aver verificato il possesso della certificazione da parte di chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative, e delle strutture di formazione superiore, e alla stessa sanzione soggiacciono anche i datori di lavoro di quanti accedano a tali strutture per esigenze di servizio o di lavoro. (art. 1 comma 6: art. 9-ter.1 comma 4 e art. 9-ter.2 comma 4)
La sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche a coloro che, non appartenenti al personale scolastico, delle istituzioni educative, formative, universitarie e afam, accedano agli istituti senza certificazione. (art. 1 comma 6: art. 9-ter.1 comma 4 e art. 9-ter.2 comma 4)
Tutte le sanzioni sopra indicate sono irrogate dal prefetto (art. 1 comma 6: comma 5 terzo periodo dell’art. 9-ter; comma 4 terzo periodo dell’art. 9-ter 1; comma 4 terzo periodo dell’art. 9-ter 2)
Accertamento delle violazioni
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