È impropria, ma purtroppo usata con frequenza in alcuni Istituti, la modalità di convocazione delle attività collegiali utilizzando il gruppo docenti Whatsapp della scuola.
Bisogna sapere che la creazione di gruppi Whatsapp degli organi collegiali di una scuola non sono ufficiali e i docenti non hanno alcun obbligo a parteciparvi.
Un docente può decidere di non partecipare al gruppo Whatsapp del suo Consiglio di classe, del suo Dipartimento e del Collegio, perché si tratta di gruppi ufficiosi creati per agevolare alcune comunicazioni di servizio verso numerosi utenti e in modo rapido.
Anche se alcuni Dirigenti scolastici sostengono che esiste la possibilità giuridica di convocare o dare ordini di servizio per le vie brevi, ovvero chiamando per telefono, mandando una e-mail oppure un sms o ancora un messaggio Whatsapp, bisogna precisare che il docente non ha obblighi normativi che gli impongano la partecipazione a gruppi social, non ha nemmeno obblighi di reperibilità e, inoltre, ha anche il diritto, una volta terminato il suo orario di servizio, alla disconnessione dai cellulari, dai mezzi informatici e dai social.
L’eccessiva invadenza delle comunicazioni della scuola nella vita privata dei docenti e del personale Ata, tramite i social e in particolare i gruppi Whatsapp, ha reso necessaria l’introduzione di una norma contrattuale ad hoc.
Nel CCNL Scuola 2016/2018, la problematica del diritto alla disconnessione è affrontata esplicitamente all’art.22 della suddetta intesa di contrattazione collettiva nazionale.
Nello specifico a livello di contrattazione integrativa delle scuole, ovvero al comma 4 lettera c) dell’art.22 del CCNL Scuola, al punto c8 è così scritto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);”.
In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare. Per cui sarà molto difficile, da parte dei Dirigenti Scolastici, fare convocazioni o ordini di servizio legittimi, utilizzando le vie brevi dei gruppi social, dei mezzi telefonici o della posta elettronica.
Bisogna sapere che le convocazioni degli organi collegiali devono essere comunicate dal Dirigente scolastico secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento interno deliberato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell´art. 10 comma 3 punto a) della legge n.297/94. Se manca il suddetto regolamento riguardo i tempi e le modalità di convocazione degli organi collegiali, si adottano i canonici criteri di convocazione disposti dalla Circolare Ministeriale 105/1975, così come specificato ai sensi dell’art.40 del Testo Unico della scuola.
In tal Circolare Ministeriale è scritto che la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni. Inoltre è specificato che la convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale.
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