Le modalità per la convocazione di un Collegio docenti, un Consiglio di classe o di Istituto, dovrebbero essere definite da appositi regolamenti interni di ogni Istituzione scolastica. Il regolamento interno dovrebbe prevedere anche la modalità e i tempi di convocazione di riunioni collegiali straordinarie in modo da non lasciare libero arbitrio nelle dinamiche delle procedure organizzative delle attività collegiali.
È utile sapere che le convocazioni degli organi collegiali devono essere preavvisate secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento interno della scuola deliberato dal Consiglio d’Istituto.
Ai sensi dell´art. 10 comma 3 lett. a) del d.lgs. 297/94 il Consiglio d’Istituto adotta con una delibera il regolamento interno del circolo o dell’istituto, in cui si possono stabilire le modalità di convocazione degli organi collegiali ordinari o anche di natura straordinaria.
In tali regolamenti di istituto potrebbe non trovarsi scritto nulla che riguardi i tempi e i criteri di convocazione degli organi collegiali, in tal caso la norma da seguire è il comma 1 dell’art. 40 del d.Lgs. 297/94, in cui è scritto:” In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione”.
Nella fattispecie il regolamento tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione è quello pubblicato con nota 105 del 16 aprile 1975. In tale nota all’art. 1 è stabilito che: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate”. È necessario sottolineare che “l’organo collegiale deve essere convocato anche se è stato già previsto, ad inizio anno scolastico, nel Piano annuale delle attività”.
Il D.lgs. 297/94 all’art.7 comma 4 dispone che il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Questo significa che se almeno un terzo dei docenti che compongono un Collegio, decidesse di richiedere una riunione collegiale o anche l’inserimento di un punto all’ordine del giorno per discutere ad esempio di questioni di carattere didattico, ha pienamente legittimità a presentare tale istanza e a vedersela approvata dal Dirigente scolastico.
Quindi se in un Collegio docenti formato da 100 insegnanti, 34 docenti firmassero la richiesta di discutere o deliberare su questioni riguardanti la didattica e il coordinamento interdisciplinare, l’argomento dovrebbe essere portato in Collegio e sottoposto alla discussione e, se ce ne fosse il bisogno e la legittimità, anche alla deliberazione collegiale.
Un Collegio docenti è ordinario se il suo svolgimento, compresi i punti all’ordine del giorno, sono stati previsti e deliberati nel piano annuale delle attività. Invece un collegio docenti assume carattere di straordinarietà se si rende necessario convocarlo per un problema didattico sopraggiunto o per qualsiasi altro problema urgente previsto dalla norma di riferimento, ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo 297/94.
Riguardo la convocazione di collegi dei docenti a carattere straordinario, diciamo, che per il motivo d’urgenza e improrogabilità, possono essere convocati anche 24 ore prima della seduta con le stesse modalità dei collegi ordinari, ma è necessario motivare l’urgenza con richieste specifiche di delibere reali e improrogabili.
Non avrebbe alcuna legittimità una convocazione straordinaria su delibere che non attengano al Collegio docenti o per comunicazioni e informative del Dirigente scolastico.
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