Molti aspiranti supplenti, inseriti nelle graduatorie GaE e GPS, temono di non avere la possibilità di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche se non riceveranno l’incarico dal sistema informatizzato che sta assegnando i posti in questi giorni.
Le convocazioni, però, potrebbero essere più di una per tutto l’anno scolastico 2021/2022.
In questi giorni gli uffici scolastici provinciali stanno provvedendo ad assegnare, tramite il sistema informatizzato del Ministero dell’Istruzione, le supplenze annuali, quelle fino al termine delle attività didattiche, gli spezzoni con i completamenti orari oppure anche i semplici spezzoni superiori alle 6 ore.
Si tratta della procedura di “prima” convocazione per le supplenze da graduatorie GaE o GPS. In riferimento alle GPS, si procede nell’ordine con la prima fascia, gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia e poi la seconda fascia, in questa prima convocazione, il sistema informatizzato, sta eseguendo anche l’assegnazione dei posti di sostegno, procedendo in primis con gli specializzati inseriti in graduatoria I fascia, con gli specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi, i non specializzati inseriti in II fascia per avere tre anni di servizio su sostegno e poi in ultimo dalle graduatorie incrociate denominate con la siglia GPI.
I docenti che rinunceranno all’incarico, in quanto non prenderanno servizio nella sede loro assegnata, non potranno partecipare più alle successive convocazioni da GPS, e la cattedra tornerà nella disponibilità delle seconde convocazioni. Salvo disfunzionalità dell’algoritmo con cui si stanno facendo gli incarichi, anche le successive convocazioni (che potranno essere anche durante tutto l’anno scolastico) saranno svolte con lo stesso algoritmo, utilizzando le preferenze già inserite nella domanda presentata, con la scelta fino a 150 preferenze, entro il 6 agosto.
I docenti in servizio per un incarico dalle graduatorie di Istituto con contratto definito temporalmente, possono lasciare tale supplenza per prenderne una assegnata dall’ufficio scolastico da GaE o GPS.
L’art. 14, comma 2, dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020, stabilisce che il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne una annuale o fino al termine delle attività didattiche conferita dall’ufficio scolastico provinciale.
Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego ad una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:
I. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
II. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
III. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.
Le sanzioni che derivano dalle rinunce o abbandoni di incarichi ricevuti dalle graduatorie di Istituto sono le seguenti:
I. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
II. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
III. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.
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