Il coordinamento a tal proposito afferma che tale articolo di legge è: “ un’ingerenza arbitraria del potere pubblico non giustificata da alcuna esigenza organizzativa legata all’erogazione del servizio “. I trentamila insegnanti dell’ultima tornata d’immissione in ruolo protestano vivacemente perché ritengono tale norma iniqua, infatti, la stessa allontana i genitori dai propri figli, i lavoratori dai propri genitori disabili, i mariti dalle proprie mogli, senza giustificate ragioni di Stato, né ragioni di didattica. Tra le righe si dice che questa legge era stata caldeggiata dalla Lega Nord per scoraggiare i docenti del Sud a fare domanda per le scuole del settentrione, pena il confino lavorativo per 5 anni.
E’ bene tener presente che su questo argomento il MIUR con nota (Prot. n. AOODGPER 1682 ) del 5 marzo 2012 evidenzia, tra le altre cose, il divieto per il personale docente ed educativo, assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, in applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11. Esclusione dall’applicazione di tale norma per i docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11.
Esclusione dall’applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI (art. 2).
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