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Coordinatore di classe, “pilastro” invisibile della Scuola, molte responsabilità ma nessun riconoscimento normativo

Nel panorama scolastico italiano, la figura del coordinatore di classe rappresenta un ruolo di grande importanza per il funzionamento quotidiano delle attività educative e didattiche. Nonostante la centralità delle sue funzioni, il coordinatore di classe è una figura “non normata” dal punto di vista formale: non esiste infatti una legge o un regolamento specifico che descriva dettagliatamente i compiti o il profilo professionale del coordinatore di classe.
Tuttavia, nella prassi, il ruolo del coordinatore è ampiamente riconosciuto e si configura come una delega funzionale assegnata dal dirigente scolastico, spesso regolamentata attraverso circolari interne e il piano dell’Offerta Triennale formativa (PTOF) dell’istituto.

La figura del coordinatore di classe emerge come una “figura delegata” e non normata in senso stretto.
Questo significa che non vi è una legge specifica o un regolamento del Ministero dell’Istruzione che definisca il profilo del coordinatore di classe e ne stabilisca funzioni e responsabilità. In assenza di un quadro normativo univoco, le scuole italiane interpretano il ruolo del coordinatore con una certa flessibilità, attribuendogli diverse funzioni a seconda delle esigenze organizzative.
Di solito, il dirigente scolastico designa un docente di ciascun consiglio di classe come coordinatore, delegandogli incarichi che richiedono coordinamento e monitoraggio delle attività scolastiche, nonché un’intermediazione tra docenti, studenti, e famiglie.
La mancanza di una normativa ufficiale non implica una totale assenza di riferimenti legali che possano essere applicati al coordinatore di classe. Alcune normative di carattere generale, pur non facendo menzione diretta del coordinatore di classe, offrono un quadro entro cui si possono definire i suoi compiti e le sue responsabilità.

DPR 416/1974 e DPR 417/1974: questi decreti storici relativi all’ordinamento della scuola hanno introdotto elementi di gestione partecipata all’interno delle scuole italiane, anticipando la figura di un insegnante delegato per il coordinamento delle attività di classe. Tuttavia, non hanno mai formalmente istituito il ruolo del coordinatore di classe.
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D. Lgs. 297/1994): questo testo di riferimento per il diritto scolastico menziona il consiglio di classe e i suoi membri, ma non fa cenno specifico alla figura del coordinatore, lasciando ampia autonomia alle scuole.
Legge 107/2015, nota come “Buona Scuola”: la legge 107 ha delegato maggiore autonomia agli istituti scolastici, consentendo loro di strutturare ruoli e funzioni in modo da rispondere meglio alle esigenze del contesto educativo, anche per quanto riguarda l’organizzazione dei consigli di classe.

Nonostante l’assenza di un inquadramento normativo ufficiale, i compiti del coordinatore di classe sono in genere stabiliti in modo chiaro all’interno delle scuole e vengono dettagliati nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e nei regolamenti interni.
Il coordinatore ha il compito di convocare e presiedere, il consiglio di classe, assicurandosi che gli incontri siano produttivi e focalizzati sugli obiettivi di apprendimento e sulle necessità degli studenti, monitoraggio dell’andamento disciplinare e didattico, il coordinatore è spesso incaricato di raccogliere informazioni sull’andamento degli studenti, segnalando eventuali problemi disciplinari o di rendimento e proponendo soluzioni condivise con i docenti e il dirigente scolastico.

Uno dei compiti centrali del coordinatore di classe è quello di fungere da intermediario con le famiglie, comunicando tempestivamente informazioni importanti relative al percorso scolastico, all’andamento e al comportamento degli studenti. I coordinatori sono incaricati di compiti amministrativi come la compilazione del registro di classe, la raccolta delle firme per i verbali delle riunioni e la gestione della documentazione relativa alla classe. Il carattere non normato del ruolo di coordinatore di classe solleva diverse questioni e problematiche:

• Ambiguità nelle responsabilità. La mancanza di un quadro normativo chiaro lascia margine per interpretazioni ambigue delle responsabilità. Questo può creare difficoltà nel momento in cui si verificano problemi disciplinari, di rendimento o di gestione delle famiglie, lasciando il coordinatore in una posizione incerta in caso di contestazioni.
• Carico di lavoro e assenza di compensi adeguati. Non essendo una figura normata, il ruolo del coordinatore di classe non sempre prevede compensi specifici, pur implicando un carico di lavoro aggiuntivo rispetto agli altri docenti. Questo può portare a un sovraccarico professionale e talvolta alla riluttanza nell’assumere il ruolo, ricordiamoci che i compensi vengono stabiliti nella contrattazione d’istituto con le RSU, TAS. Può capitare che per mancanza di fondi il coordinatore non viene remunerato.

Considerando la rilevanza che il coordinatore di classe ha ormai assunto all’interno del sistema scolastico, diverse voci hanno iniziato a richiedere una regolamentazione ufficiale del ruolo. Alcuni sindacati e associazioni di categoria hanno proposto di normare il coordinatore di classe, stabilendo formalmente le responsabilità e le condizioni contrattuali associate al ruolo.

In sintesi, il coordinatore di classe è una figura essenziale nella scuola italiana, nonostante la sua posizione informale e non normata. Il coordinatore svolge una serie di compiti cruciali per il buon funzionamento del consiglio di classe e rappresenta un ponte tra scuola, famiglie e studenti. Tuttavia, l’assenza di una regolamentazione specifica genera criticità che possono incidere sulla gestione del ruolo e sulla motivazione dei docenti a ricoprire tale incarico. Una regolamentazione del ruolo potrebbe garantire maggiore chiarezza e stabilità, a beneficio di tutto il sistema scolastico.

Vittorio Amorelli

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