Una delle figure più utilizzate all’interno delle nostre scuole è sicuramente quella del coordinatore di classe. Questa figura, nonostante sia utilissima e anche indispensabile per il buon funzionamento della scuola, non è istituzionalizzata dal nostro ordinamento scolastico. Nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, è prevista soltanto, ai sensi dell’art.5 comma 8 del su citato d.lgs. 297/94, l’opportunità, ma non l’obbligo categorico, che un docente, membro di un dato consiglio di classe, possa essere delegato dal dirigente a presiederne le sedute.
Bisogna dire che l’importante ruolo di coordinatore del consiglio di classe è un compito che rientra nelle funzioni del dirigente scolastico. È necessario sottolineare che, vista la contemporaneità dello svolgimento dei consigli di classe, il dirigente scolastico è spesso costretto a delegare un docente membro dello stesso consiglio per presiederlo. Basta immaginare che una scuola di media grandezza ha almeno una cinquantina di classi, ed è quindi impensabile che il dirigente scolastico le possa coordinare tutte quante. Per tale motivo nasce di fatto il ruolo di coordinatore di classe con una precisa delega delle competenze proprie del DS.
Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico e si estende, per prassi consolidata, anche al di fuori dei compiti di presidenza del Consiglio di classe. La nomina di un coordinatore di classe, garantisce al Ds una migliore funzionalità didattica e un maggior controllo di tutta la documentazione che riguarda quel dato Consiglio di classe.
Ogni scuola in modo autonomo, proprio per mancanza di una normativa di riferimento sul ruolo di coordinatore, stabilisce i compiti di delega del coordinatore di classe, che in nome dell’autonomia scolastica possono cambiare da scuola a scuola. A volte il ruolo del coordinatore di classe viene erroneamente alterato, invadendo l’assoluta autonomia, prevista dal nostro ordinamento scolastico, di decisione democratica del Consiglio di classe. Avere una delega dal dirigente scolastico, è sempre bene ricordalo, non autorizza il coordinatore a prendere decisioni importanti che spetterebbero all’intero organo collegiale.
D’altronde nemmeno il dirigente scolastico in prima persona potrebbe prevaricare, nelle sue legittime funzioni di Presidente, un organo collegiale come il Consiglio di classe. Ad esempio sarebbe illegittimo da parte del coordinatore di classe prendere l’iniziativa personale, senza avere ascoltato prima il Consiglio di classe, di un provvedimento disciplinare nei confronti di un alunno. Sarebbe anche opportuno che un coordinatore di classe, la cui parola stessa ci spiega la funzione di coordinare le funzioni del Consiglio, ascolti democraticamente i vari colleghi, prima di fare una convocazione dei genitori di un alunno, al fine di fare un rimprovero privato. Nel nostro ordinamento scolastico bisognerebbe inserire con chiarezza una norma che ci dica quali sono i confini in cui si dovrebbe muovere un coordinatore di classe. Per adesso in mancanza di norme ordinamentali sui coordinatori di classe, vale come sempre il buon senso che distingue le persone intelligenti da quelle che non si regolano.
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