Categorie: Esami di Stato

Copiare agli esami di stato qualche volta può essere legittimo

Se in base all’art. 12 comma 5 dell’Ordinanza Ministeriale N° 41/2012, una Commissione d’esame aveva escluso dagli Esami di Stato una ragazza sorpresa a copiare un intero passo dallo smartphone nascosto malamente sotto il proprio banco, un ricorso al consiglio di Stato l’ha riabilitata.
Il Tar della Campania, al quale la ragazza si era rivolta per non avere annullato l’esame, racconta Affaritaliani.it, ha rigettato l’istanza come non valida adducendo la motivazione che, anche quando si tratta di Esami di Stato, possono essere applicate le sanzioni previste nell’ambito dei concorsi pubblici, con particolare rilievo per ciò che riguarda il DPR N° 323/1998 all’art. 13.
Non soddisfatta dalla decisione del Tribunale Amministrativo, la ragazza tramite il proprio legale è ricorsa nientemeno che al Consiglio di Stato. La Difesa ha fondato il ricorso in appello sulla base del carattere non vincolante della sanzione oggetto della questione, evidenziando peraltro come proprio all’interno dell’art. 13 comma 1 del DPR 323/1998 sia detto chiaramente che la valutazione dell’esaminando deve essere stabilita da un complesso di fattori come, ad esempio, il curriculum scolastico e le competenze acquisite durante il percorso formativo. Prima dell’esame vero e proprio, dunque. La valutazione in sede di esame di uno studente, allora, deve essere complessiva del percorso di studi condotto fino a quel momento e anche della peculiare personalità del soggetto.
Discorso diverso dalla situazione dell’esaminando di un concorso pubblico: la qualità del percorso individuale vale solo nella misura in cui viene dimostrata nella prova d’esame così come il comportamento durante l’atto dell’esame diventa determinante sul suo esito, ecco spiegata la lettera dal succitato art. 12, comma 5 dell’O.M. n. 41/2012.
La studentessa in questione, durante gli anni del percorso scolastico, aveva costruito un eccellente percorso scolastico, cosa che non poteva essere ignorata nella necessaria valutazione complessiva. Resta da chiedersi, allora, perché abbia sentito la necessità di copiare durante la prova. Ma questa è un’altra storia dato che, nel frattempo, la Corte ha annullato la sentenza del TAR.

Pasquale Almirante

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