All’interno del personale della scuola si trovano, soprattutto nella fascia tra i 25 e 40 anni, una notevole presenza di personale in regime di convivenza di fatto.
Prima la regolamentazione era quasi assente, adesso c’è la situazione sta cambiando con l’entrata in vigore della legge n.76 del 20 maggio 2016 che ha regolamentato le unioni civili tra le persone eterosessuali e omosessuali.
La rilevazione di una numerosa presenza tra il personale della scuola, soprattutto docente, che vive in questo regime, non deve sorprendere viste anche le difficoltà di natura economica che i giovani incontrano nella formazione di un nucleo familiare stabile.
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Il Miur, rileva Italia Oggi, non ha fornito alcuna spiegazione a riguardo e ha impedito alla stragrande maggioranza del personale scolastico in regime di convivenza di fatto la possibilità di beneficiare sia delle disposizioni contrattuali che di quelle riferenti alla legge 104/92.
Ad esempio il comma 36 dell’art.1 della legge n.76 precisa che per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da matrimonio o da un’unione civile.
COSA SUCCEDE PER PERMESSI – Per determinare permessi e congedi fruibili dal personale scolastico in regime di convivenza di fatto e in assenza di disposizioni del Miur, si fa riferimento alla circolare dell’Inps del 27 febbraio 2017. In caso di malattia, ad esempio, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi/unioni civili.
Hanno diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensili retribuiti per assistere l’altro convivente disabile in situazione di disabilità. No, invece, al congedo straordinario (un massimo di due anni nell’arco di vita lavorativa per assistere un parente convivente disabile grave).
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