Viene esteso fino al prossimo 3 aprile, l’obbligo, per il rientro a scuola, di presentazione del certificato medico per le assenze per malattia superiori a 5 giorni. Vi sono due punti su cui soffermarsi: le assenze prolungate devono ricollegarsi necessariamente ad una lista predefinita di malattie infettive; inoltre, l’obbligo di presentare il particolare certificato medico vale anche per il rientro del personale scolastico (docenti, Ata e dirigenti), quindi non solo per gli alunni.
Lo dice il Dpcm del 4 marzo
Lo specifica il Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, pubblicato nella serata del 4 marzo, definisce quindi nel dettaglio i requisiti per chiedere il certificato ai pediatri o al medico di base.
Con questi ultimi che, non a caso, si sono lamentati per essersi “trovati a certificare le avvenute settimane bianche o, nella peggiore delle ipotesi, malattie da raffreddamento che potevano nascondere qualcosa di più serio”.
Il Dpcm entra più nel dettaglio, rispetto ad una delle ultime FAQ del ministero dell’Istruzione nella quale si riportava genericamente che “fino al prossimo 3 aprile, per le assenze per malattia superiori a 5 giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico”.
Il testo del decreto del Governo
Qui, di seguito, il testo incluso nel Dpcm del 4 marzo:
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
All’art. 4 del Dpcm (nelle disposizioni finali) si specifica che quanto previsto nel presente decreto produce “effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”.