In piena emergenza Covid-19, appurato che si deve evitare di uscire di casa, ci sono però delle situazioni in cui è possibile farlo: si può infatti uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari.
Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.
La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.
Modulo per l’autodichiarazione (aggiornato al 17 marzo)
Lavorare a distanza non significa prendere il treno
Come già evidenziato in una precedente notizia, la Ministra Azzolina, rivolgendosi ai docenti, al personale Ata e ai dirigenti scolastici, ha detto: “Non pensiate che lavorare a distanza possa significare che stasera potete prendere un treno e spostarvi di 800 chilometri. Stiamo vivendo un’emergenza in corso”.
“Non dovete fare degli errori comportamentali che possano mettere in pericolo la vita degli altri – ha continuato la Ministra: siate responsabili. Lo chiedo al personale della scuola, con il cuore in mano. Abbiate rispetto di tutti, soprattutto del personale medico e sanitario che sta facendo un lavoro enorme per il Paese in questo momento”.
Quali sono le sanzioni previste?
L’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
Tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
L’ammenda comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale?
Come chiarito in una FAQ del Governo, l’ammenda comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale.
In ogni caso la condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione. Il che potrebbe creare problemi in caso di nuove assunzioni.
Controlli effettuati dalle forze di Polizia
Dall’11 al 15 marzo 2020, secondo fonti del Ministero dell’Interno, i controlli effettuati su tutto il territorio nazionale sono stati ben 665.480. Le persone denunciate ex art. 650 C.P. 26.954 e quelle denunciate ex art. 495 e 496 C.P. (Falsa attestazione o dichiarazione a P.U. / False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) 662.