Il decreto legge Cura Italia prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di specifico congedo a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Da notare che il limite di età non si applica con riferimento ai figli portatori di handicap grave.
Tale congedo:
· può essere fruito in maniera continuativa o frazionata;
· è coperto da contribuzione figurativa;
· è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni;
· è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per i giorni di assenza a tale titolo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Il decreto legge prevede anche che i giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche siano convertiti nel congedo speciale con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
I genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno, invece, diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Il Decreto Cura Italia, infine, prevede l’incremento dei 3 giorni mensili di permesso ex lege n. 104/92 di ulteriori 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
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