L’emergenza Coronavirus ha fatto emergere tutta l’impreparazione delle istituzioni gestire un fenomeno fortemente pericoloso per la cittadinanza. L’anomalia è tale che molte situazioni da gestire non sono lontanamente previste nemmeno dalla normativa vigente: è il caso del quesito, già segnalato dalla Tecnica della Scuola, sulla firma quotidiana del registro elettronico, in corrispondenza al proprio orario di servizio e alla classe di pertinenza: può essere considerata una pratica obbligatoria?
Sempre in tema di didattica a distanza, molti lettori ci hanno chiesto fino a che punto i dirigenti scolastici possono imporla ai loro docenti: più di qualcuno, ci ha fatto osservare che la didattica via web non è prevista dal Contratto collettivo nazionale e che l’opera che gli insegnanti stanno portando avanti, registrando lezioni e inviando materiali on line, è un’azione formativa legata al solo senso etico. Senza però alcun obbligo contrattuale.
Secondo questa tesi, quindi, il docente che si sottrae all’impegno quotidiano di indicare nuovi contenuti didattici da affrontare e di assegnare compiti on line, non incorrerebbe in alcuna sanzione.
Ma c’è anche chi sostiene il contrario: soprattutto perchè le indicazioni ufficiali del CdM e del ministero dell’Istruzione sono orientate all’attuazione della didattica on line, sia in caso di chiusura delle scuole, sia con l’attività didattica sospesa (per ora fino al 15 marzo).
La modalità della didattica distanza, inoltre, renderebbe più agevole la validità dell’anno scolastico in tutte quelle zone d’Italia dove le lezioni saranno sospese per lunghi periodi, andando quindi abbondantemente al di sotto dei 200 giorni minimi.
Ma c’è anche chi si sottrae alla formazione a distanza perché non è in grado di attuarla: rispetto a solo un lustro fa, la mancanza di cognizioni informatiche e telematiche dei docenti italiani riguarda una percentuale minima. Ma non proprio trascurabile. Si tratta di docenti, ad esempio, che non riescono a registrare un file nella modalità richiesta, ad inviare ai propri studenti con facilità dei messaggi di posta elettronica, con allegati annessi, a tutta la classe.
Oppure, sono degli insegnanti non in grado di scaricare e utilizzare delle “app” utili a gestire le lezioni da preparare per la classe.
Ci sono poi molti docenti assunti lontano da casa, che hanno problemi di connessione: la maggior parte ha preso in affitto un appartamento e non dispone del wi-fi, né della fibra internet. In questi casi, la connessione on line si realizza quasi sempre attraverso i propri smartphone. Ma gestendo un alto numero di file, anche di “peso” digitale non indifferente, sono costretti ad implementare nuovi gigabyte. Ovviamente, a loro spese.
In questo caso, non possono ricorrere nemmeno alla carta docente, da 500 euro l’anno: sia perché rimane inibita al personale precario; sia perché, nel caso i docenti fossero di ruolo, non è possibile acquistare con il “borsellino telematico” gli abbonamenti o le ricariche per la connessione internet.
Allo stesso modo, non da meno è il problema degli studenti che non riescono a fruire dei materiali inviati dai docenti. È il caso degli allievi che appartengono a famiglie indigenti, spesso straniere, che non posseggono computer, né tantomeno connessioni alla rete web.
Un lettore della Calabria ci ha detto che nel suo territorio vi sono delle classi di una scuola comprensiva con un alto numero di nomadi: per loro, immaginiamo, sarà molto difficile avere la possibilità di accedere alle lezioni via web.
Tale problema, pone anche quello della valutazione degli alunni: cosa accadrà, al ritorno in classe, a quelli che non hanno risposto alle indicazioni dei loro docenti, che non si sono presentati alle lezioni interattive, che non hanno prodotto le ricerche e svolto le verifiche richieste? E chi lo avrà fatto in modo insufficiente potrà vedersi assegnato un voto negativo, magari dopo non avere appreso la spiegazione perché in quel momento c’è stato un black out alla connessione internet?
Non da meno è il problema degli alunni con problemi di apprendimento: si tratta di tutti coloro che necessitano del sostegno. Per costoro, infatti, la didattica a distanza deve prevedere delle modalità appropriate, come anche previsto dal Dpcm (art. 1, punto g) del 4 marzo scorso.
È chiaro che in questi casi, il ruolo del docente di sostegno è fondamentale. Ma non potendo affiancare fisicamente l’allievo, può risultare difficile la fase ricettiva. Vanificando, in tal modo, l’azione formativa on line. In queste ultime ore, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha comunque annunciato l’assistenza a domicilio per le famiglie che hanno figli con disabilità per l’autonomia e la comunicazione.
Inoltre, in parte il discorso vale anche per gli alunni dsa e bes.
Il “bollettino” dei quesiti senza risposta, sulla didattica a distanza, si allunga di giorno in giorno: La Tecnica della Scuola lo terrà aggiornato, con l’intento di stimolare il ministero dell’Istruzione a creare le condizioni per superare i problemi o a dare delle risposte per risolverli.
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