L’emergenza coronavirus continua e il governo sta per dare il via libera al Dpcm con le misure per contenere la situazione di emergenza.
11 COMUNI IN ZONA ROSSA
La prima regola, così come segnala il Sole 24 in una scheda di riepilogo, è il divieto di allontanamento dal territorio comunale e il divieto di accesso, scattato in Lombardia in dieci località: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Malco, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e in un comune del Veneto, Vò. Negli undici comuni sono sospese le manifestazioni, gli eventi, le riunioni in luoghi pubblici e privati (culturali, ludiche, sportive o religiose).
Negli 11 comuni chiuse le scuole di ogni ordine e grado, quelle di formazione superiore, comprese le università. Si può partecipare ad attività formative svolte a distanza. Sospesi anche i viaggi di istruzione. Chiusi musei, luoghi di cultura e uffici pubblici. Sospesi anche i concorsi pubblici e privati negli undici comuni.
La sospensione delle partite
Nelle tre regioni dove sono stati riscontrati il maggior numero di casi – Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – sono state individuate misure ad hoc per contenere la diffusione del coronavirus, a partire dalle partite e dalle competizioni sportive fino all’8 marzo 2020.
Chiuse le scuole fino all’8 marzo
Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, a partire dai servizi all’infanzia. Ma anche stop a corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani. Si possono svolgere, però, attività di formazione a distanza. Esclusi dai blocchi i medici in formazione specialistica e i tirocinanti delle professioni sanitarie.
Distanza di un metro fra le persone
Chiusi musei e luoghi culturali. Soppressione della chiusura in caso di fruizione contingentata, evitando assembramenti di persone, garantendo la distanza di un metro tra i visitatori. Concorsi sospesi, tranne quelli per le professioni sanitarie, compresi esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. Apertura delle attività commerciali condizionata all’adozione di modalità contingentata o in grado di evitare assembramenti, garantendo un metro di distanza fra le persone.
La prevenzione
Il decreto detta regole anche a livello nazionale, per le altre regioni. Il personale sanitario deve attenersi a misure di prevenzione per evitare il diffondersi di infezioni delle vie respiratorie. Devono essere applicate le misure di sanificazione e disinfezione individuate dal ministero della Salute.
Smart working in tutto il Paese
Per la durata dell’emergenza i datori di lavoro in tutto il territorio nazionale possono applicare lo smart working anche in assenza di accordi individuali. Gli obblighi di infomativa saranno svolti telematicamente, anche ricorrendo alla documentazione sul sito Inps.
Sospesi i viaggi d’istruzione, sì alla formazione a distanza
Sono sospesi in tutto il paese viaggi di istruzione, scambi e gemellaggi, visite guidate e uscite didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per la durata dello stato di emergenza. La riammissione a scuola per assenze superiori a 5 giorni, dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria avverrà, fino al 15 marzo 2020, dietro presentazione di un certificato medico. I dirigenti scolastici nel periodo di sospensione delle attività didattica possono attivare modalità di didattica a distanza. Idem nelle università dove le attività sono state sospese. Chiusi domenica 1° marzo istituti e luoghi di cultura. Proroga dei termini per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame.
I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?
Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione vale fino al 15 marzo 2020.
La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le Istituzioni Scolastiche dell’intero sistema nazionale di istruzione?
La disposizione riguarda tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)?
Sì, perché queste attività sono assimilate alle uscite didattiche. Anche in questo caso, la sospensione vale fino al 15 marzo.
Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all’estero Erasmus+?
Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell’Agenzia Erasmus+ Indire: “Nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all’Agenza Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità”.
Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?
Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all’articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.
Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico?
La disposizione di sospensione è disciplinata dall’articolo 1, lettera b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020.
Per le classi che si trovavano già in viaggio in zone indicate come focolai del virus sono previste misure precauzionali al rientro?
Le Istituzioni Scolastiche devono attenersi alle disposizioni del Ministero della Salute. Qui le indicazioni.
Chi si assenta da scuola perché malato deve portare il certificato medico?
Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.
Cosa faccio se nella mia Regione non c’è l’obbligo di portare il certificato medico oltre i cinque giorni di assenza?
L’obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.
C’è differenza – e se sì, quale – tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?
La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.
I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità dell’anno scolastico e sul conteggio delle assenze degli alunni?
Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.
I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?
I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.
Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indicazioni dal Ministero?
Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Il Ministero come supporterà la didattica a distanza?
Il Ministero sta integrando l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti.
Normativa emergenza Coronavirus
Ministero della Salute – normativa Coronavirus
Regione Veneto – normativa Coronavirus
Regione Lombardia – normativa Coronavirus
Regione Friuli Venezia Giulia – normativa Coronavirus
Regione Emilia-Romagna – normativa Coronavirus
Regione Piemonte – normativa Coronavirus
Provincia Autonoma di Trento
Regione Toscana – normativa Coronavirs
Regione Liguria – normativa Coronavirus
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