Politica scolastica

Coronavirus, il governo approva misure per lo stop alle gite scolastiche [VIDEO]

Dopo un Consiglio dei Ministri straordinario durato 4 ore presso la sede della Protezione Civile, il governo ha adottato un decreto legge per contenere i focolai di contagio da coronavirus in Italia con l’isolamento dei comuni colpiti dall’infezione.

Così il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, dopo la riunione governativa: “In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul Coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. Una richiesta che ho portato all’attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore. Una precauzione che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario. Il governo e le autorità sanitarie stanno facendo un lavoro serio e scrupoloso tenendo conto di un quadro che muta rapidamente”.

Le parole del premier Giuseppe Conte: “Il decreto legge per il contenimento degli spostamenti in dieci comuni nel Lodigiano e a Vo’ Euganeo. Ci risulta che una famiglia in quarantena sia andata nel meridione. Con questo decreto impediremo casi del genere”.

Il presidente del Consiglio ha annunciato che nei prossimi giorni sarà adottato “un altro decreto legge per sopperire e rimediare al disagio economico che stanno subendo le popolazioni locali. Il governo non lascerà sole le popolazioni locali”.

“Il bene della salute degli italiani – ha continuato il premier – è quello che ci sta ci sta più a cuore, è quello che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto. La salute è al primo posto in una ideale gerarchia di valori”.

“Nelle aree focolaio – ha spiegato il premier – non sarà consentito l’ingresso e l’allontanamento, salvo specifiche deroghe da valutare di volta in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle attività lavorative e delle manifestazioni. Se necessario chiederemo l’intervento delle Forze Armate. Allo stato non ci sono assolutamente i presupposti per ottenere una sospensione del trattato di Schengen. È una misura draconiana rispetto alle esigenze di contenimento del contagio”.

E infine: “Questa non è una questione che riguarda solo la maggioranza o solo il governo. È un’emergenza nazionale e la responsabilità politica – di cui il governo si assume piena contezza – deve coinvolgere, almeno sul piano informativo, le opposizioni. Un’emergenza del genere – ha concluso – non prevede differenze tra maggioranza e minoranza”.

Come ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza è stato dato al ministro della Pubblica Istruzione la possibilità di bloccare le gite scolastiche in Italia e all’estero e a quello dello sport di bloccare le manifestazioni sportive.

In una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò – sulla base delle decisioni del Consiglio dei – Spadafora chiede al n.1 dello sport italiano “di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020”.

I numeri in Italia

79 persone colpite: 76 positivi, 2 deceduti, 1 persona dimessa. I 76 sono in 5 regioni: 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia-Romagna, 2 nel Lazio e 1 in Piemonte. Di questi, 18 sono in terapia intensiva.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Ecco il testo del decreto d’emergenza sul Coronavirus

fonte OPEN

Art. 1

  1. Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.
  2. Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area.

b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata.

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di venti e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza.

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.

f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.

g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.

i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva:

j) Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;

k) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale

l) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3:

m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quello che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza:

n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.

Art. 2

Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

Art. 3

Le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.

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Che cos’è il Coronavirus

Il 9 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato che le autorità sanitarie cinesi hanno identificato un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell’uomo: il 2019-nCoV. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale.

Le FAQ dell’Istituto Superiore di Sanità

L’11 febbraio, l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal 2019-nCoV è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus Disease).

Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente.

Riguardo il nuovo coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto respiratorio.

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

  • Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto).
  • Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso.
  • Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.
Andrea Carlino

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