Cambia la linea del Governo per affrontare il Coronavirus: proprio mentre il numero di cittadini ufficialmente contagiati si incrementa di ora in ora – facendo registrare ben oltre i mille totali e una trentina di decessi -, attraverso l’atteso Dpcm in via di approvazione, viene deciso che nelle regioni dove sono presenti i focolai – Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – almeno fino a domenica 8 marzo si continuerà a lasciare due milioni e 700 mila alunni fuori dagli istituti, ma non il personale Ata. E non solo: in presenza di attività eventualmente programmate da tempo, anche i docenti dovranno recarsi a scuola. A meno che il dirigente scolastico non decida di posticipare la data delle riunioni.
Nelle scuole, vista la situazione, si potrebbero infatti venire a determinare anche delle incompatibilità: ad esempio, in caso di coincidenza tra una eventuale igienizzazione della scuola, decisa dagli enti locali, in accordo con i responsabili sanitari, e l’indizione di una riunione collegiale, quale può essere il Collegio dei docenti, un Consiglio di classe oppure un Consiglio di istituto.
Ma non solo: nel caso di intervento nelle scuole, dovuto ad esigenze di pulizia straordinaria, anche lo stesso personale Ata potrebbe essere invitato a lasciare i locali.
In questi casi, è chiaro che l’intervento a tutela della salute sarebbe senza dubbio prioritario, per cui le attività programmate con gli insegnanti slitterebbero in un’altra data.
Le regioni interessate alla “sospensione delle attività” didattiche, dicevamo, sono Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La disposizione era stata anticipata, qualche ora prima, dal ministro per gli Affari regionali e l’autonomia, Francesco Boccia, il quale rispondendo ai giornalisti sui contenuti del confronto con la Protezione civile per affrontare l’emergenza Covid 19, aveva spiegato: “I tecnici stanno lavorando a un dpcm condiviso, è stata una riunione che ha confermato ancora una volta una straordinaria collaborazione fra il governo centrale e le regioni, è stata una riunione molto costruttiva e penso di poter dire che da lunedì (2 marzo n.d.r.), 17 regioni torneranno, con il rigore del caso e l’attenzione del caso su ogni singolo contagiato, a una vita normale; le altre tre regioni, che vanno aiutate dal resto d’Italia, mi riferisco a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, saranno ancora disciplinate da una impostazione molto rigorosa, in quelle regioni ci sono le aree rosse e in quelle regioni sarà ancora sospesa la scuola, ma non chiusa“.
“Finora – ha continuato Boccia – la scuola era stata chiusa ora sarà sospesa, significa che ci sarà il personale Ata, si attiveranno tutte quelle funzioni che servono alla preparazione alle lezioni che riprenderanno appena possibile”.
“Nelle altre 17 regioni si torna a scuola – ha detto ancora il ministro – ossia alla vita di tutti i giorni perché gli uffici sono aperti e le attività economiche devono ripartire perché il nostro è un paese straordinario e permettetemi di dire che ci sono alcune regioni che stanno lavorando in maniera straordinaria e stanno dando una mano anche alle altre”.
“Faccio i complimenti – ha concluso Boccia – alle regioni del sud che devo dire con grande attenzione e rigore, stanno facendo un grande lavoro in silenzio molto molto utile e la Puglia è fra queste”.
I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?
Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione vale fino al 15 marzo 2020.
La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le Istituzioni Scolastiche dell’intero sistema nazionale di istruzione?
La disposizione riguarda tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)?
Sì, perché queste attività sono assimilate alle uscite didattiche. Anche in questo caso, la sospensione vale fino al 15 marzo.
Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all’estero Erasmus+?
Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell’Agenzia Erasmus+ Indire: “Nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all’Agenza Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità”.
Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?
Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all’articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.
Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico?
La disposizione di sospensione è disciplinata dall’articolo 1, lettera b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020.
Per le classi che si trovavano già in viaggio in zone indicate come focolai del virus sono previste misure precauzionali al rientro?
Le Istituzioni Scolastiche devono attenersi alle disposizioni del Ministero della Salute. Qui le indicazioni.
Chi si assenta da scuola perché malato deve portare il certificato medico?
Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.
Cosa faccio se nella mia Regione non c’è l’obbligo di portare il certificato medico oltre i cinque giorni di assenza?
L’obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.
C’è differenza – e se sì, quale – tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?
La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.
I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità dell’anno scolastico e sul conteggio delle assenze degli alunni?
Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.
I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?
I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.
Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indicazioni dal Ministero?
Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Il Ministero come supporterà la didattica a distanza?
Il Ministero sta integrando l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti.
Normativa emergenza Coronavirus
Ministero della Salute – normativa Coronavirus
Regione Veneto – normativa Coronavirus
Regione Lombardia – normativa Coronavirus
Regione Friuli Venezia Giulia – normativa Coronavirus
Regione Emilia-Romagna – normativa Coronavirus
Regione Piemonte – normativa Coronavirus
Provincia Autonoma di Trento
Regione Toscana – normativa Coronavirs
Regione Liguria – normativa Coronavirus
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