L’emergenza coronavirus continua. Cosa accade per la scuola? Sarà valido l’anno scolastico anche senza il raggiungimento dei 200 giorni? Sì, sarà ritenuto valido.
Come già segnalato dalla Tecnica della Scuola, la validità di un anno scolastico è determinata dall’art.74 del d.lgs. 297/94 che specifica, al comma 3, lo svolgimento delle lezioni in non meno di 200 giorni. Tale periodo è derogato nel caso fosse prevista in una scuola la settimana breve con chiusura della scuola il sabato.
Il comma 7 bis dell’art.74 del Testo Unico spiega che la determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 dello stesso art.74, devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’art. 193 – bis, comma 1, che riguardano il diritto allo studio degli studenti per consentire loro di svolgere adeguati interventi didattici ed educativi integrativi.
È utile specificare che è fatta salva anche la regolarità dell’anno scolastico, che per il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico, in caso di chiusura delle scuole per eventi non prevedibili e imponderabili.
A tal proposito esiste anche il precedente che ha visto la chiusura, nel febbraio 2012, delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata.
In quel caso il Miur emise una nota in cui specificò che al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.
IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
IL DPCM DEL 9 MARZO (N.B. Le disposizioni sono in vigore dal 10 marzo al 3 aprile)
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