Attualità

Coronavirus, rimborsate le spese per i viaggi di istruzione

Per far fronte all’emergenza derivante dal rapido diffondersi del Coronavirus nel nostro paese, il Governo ha varato un pacchetto di misure di urgenza con il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra le misure d’urgenza che riguardano la scuola, è stata prevista all’art.1 comma 2 lett. f) la sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero.

In sede di attuazione delle misure generali previste dal decreto legge 6/2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio scorso, all’art.1 comma 1 è stata prevista la sospensione fino al 15 marzo 2020 dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e di tutte le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

La disposizione naturalmente riguarda tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e, come precisato dallo stesso Ministero, vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).

In questi giorni, oltre alla normale preoccupazione per il fenomeno, si era sviluppato anche un certo dibattito circa la rimborsabilità delle somme già versate dalle famiglie per i viaggi e le gite di istruzione già programmate.

Sia il decreto legge 6/2020 che il DPCM del 25.02.2020 precisano in merito, che alla fattispecie si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 4 del D.Lvo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) ed è quindi previsto il rimborso integrale delle spese sostenute.

In particolare, il Codice del turismo prevede espressamente che “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.

LE FAQ DEL MIUR

I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?

Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione vale fino al 15 marzo 2020.

La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le Istituzioni Scolastiche dell’intero sistema nazionale di istruzione?

La disposizione riguarda tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)?

Sì, perché queste attività sono assimilate alle uscite didattiche. Anche in questo caso, la sospensione vale fino al 15 marzo.

Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all’estero Erasmus+?

Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell’Agenzia Erasmus+ Indire: “Nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all’Agenza Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità”.

Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?

Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all’articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.

Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico?

La disposizione di sospensione è disciplinata dall’articolo 1, lettera b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020.

Per le classi che si trovavano già in viaggio in zone indicate come focolai del virus sono previste misure precauzionali al rientro?

Le Istituzioni Scolastiche devono attenersi alle disposizioni del Ministero della Salute. Qui le indicazioni.

Chi si assenta da scuola perché malato deve portare il certificato medico?

Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.

Cosa faccio se nella mia Regione non c’è l’obbligo di portare il certificato medico oltre i cinque giorni di assenza?

L’obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.

C’è differenza – e se sì, quale – tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?

La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.

I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità dell’anno scolastico e sul conteggio delle assenze degli alunni?

Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.

I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?

I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.

Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indicazioni dal Ministero?

Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Il Ministero come supporterà la didattica a distanza?

Il Ministero sta integrando l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

IL TESTO DEL DECRETO ATTUATIVO

Dai viaggi di istruzione, alla didattica a distanza nelle scuole dove le attività sono sospese per l’emergenza sanitaria.

In particolare, per effetto del provvedimento, sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche. È possibile esercitare il diritto di recesso come previsto dal codice del turismo. Fino al prossimo 15 marzo la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico.

I dirigenti scolastici delle scuole in cui l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, ponendo particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Il Ministero dell’Istruzione è al lavoro, attraverso la propria task force, per supportare le scuole per la didattica a distanza. Si partirà dalle numerose buone pratiche già messe in campo dalle scuole. E si lavorerà anche con realtà pubbliche e private che collaborano da tempo con il dicastero e che metteranno a disposizione contenuti e supporti digitali.

Leggi anche

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • Decreto-Leggedel Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Normativa emergenza Coronavirus

Ministero della Salute – normativa Coronavirus
Regione Veneto – normativa Coronavirus
Regione Lombardia – normativa Coronavirus
Regione Friuli Venezia Giulia – normativa Coronavirus
Regione Emilia-Romagna – normativa Coronavirus
Regione Piemonte – normativa Coronavirus
Provincia Autonoma di Trento
Regione Toscana – normativa Coronavirs
Regione Liguria – normativa Coronavirus

La mappa dell’ateneo di Baltimora (clicca qui)

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Dino Caudullo

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