Attualità

Coronavirus, sanzioni per la violazione delle misure di contenimento: cosa dicono le norme

Le misure di emergenza finalizzate al contenimento dell’epidemia, introdotte con il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 e specificate con i DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, prevedono, tra l’altro, la possibilità di circolazione solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute, per situazioni di necessità (come fare la spesa o recarsi in farmacia), per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; tutte condizioni da autocertificare, ove richiesto dalla pubblica autorità, per giustificare gli spostamenti.

Senza entrare nel merito delle precisazioni fornite dal Ministero dell’Interno circa lo svolgimento di alcune particolari attività (es. attività fisica, cura degli animali domestici, etc…), e lasciando agli esperti in diritto penale i dovuti approfondimenti, ci chiediamo cosa può accadere se si violano le disposizioni emergenziali emanate in questi giorni?

La risposta è semplice, si commette uno o addirittura più reati.

In proposito il decreto legge 23.02.2020 n.6, all’art.3 comma 4, precisa che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

In particolare, quest’ultima disposizione del codice penale punisce, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene.

L’applicazione dell’ammenda comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale, salvo che venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; tuttavia, anche in questi casi, la condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.

Trattandosi però di contravvenzione, è applicabile l’istituto dell’oblazione discrezionale, che consente l’estinzione del reato versando la metà della pena pecuniaria massima prevista, pari ad €103,00 oltre le spese del procedimento (salvo una particolare gravità del fatto).

In particolare, secondo l’art.162 bis del codice penale, l’oblazione discrezionale estingue la contravvenzione a condizione che ricorrano determinati presupposti e sempre che il giudice la conceda.

Affinché possa estinguersi il reato è quindi necessario che non solo il reato commesso sia sempre una contravvenzione punita con la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda, ma anche che il contravventore presenti la richiesta di oblazione prima dell’apertura del dibattimento o del decreto di penale di condanna, e che al momento della richiesta venga depositata una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda (nel caso specifico €103,00).

Naturalmente non è da escludersi che il fatto commesso possa costituire più grave reato.

Difatti, insieme alla violazione delle disposizioni in materi di contrasto al coronavirus che integra gli estremi del reato di cui all’art.650 cp, al contravventore potrebbero essere contestate altre ipotesi di reato quali, ad esempio, rendere dichiarazione mendace, opporre resistenza (art.337 cp) o commettere violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art.336 cp), dichiarare false generalità (art.496 cp).

In particolare, considerato che le condizioni che giustificano gli spostamenti devono essere autocertificate, è particolarmente rilevante ciò che si dichiara quando si compila il modello di autocertificazione (scarica il nuovo modello di autocertificazione).

Invero l’art.76 del DPR 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) prevede che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale, integrandosi gli estremi del reato di falso ideologico.

L’art.483 del codice penale punisce infatti con la reclusione fino a due anni, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Peraltro, il nuovo modello di autocertificazione diffuso oggi, prevede di dichiarare “di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020”.

Rendere una dichiarazione mendace su questo punto e violare le disposizioni in materia di quarantena, oltre ad integrare il reato di cui al citato art.650 cp e 483 cp, potrebbe addirittura determinare anche la contestazione di reati ben più gravi in materia di salute pubblica.

L’art. 452 del codice penale punisce infatti con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona, per colpa, un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.

Addirittura in casi ancor più gravi, a chi, sapendo di essere infetto ed essendo sottoposto a quarantena, dalla propria abitazione o dal luogo dove sta passando la quarantena o chi scappa da un ospedale sapendo di essere infetto e contagia altre persone, potrà essere contestato il reato di omicidio (art.575 cp) se da questi fatti ne deriva il decesso di qualcuno a seguito del contagio, ovvero il reato di lesioni personali colpose (art.582 cp).

Purtroppo si tratta di ipotesi per nulla teoriche, considerato l’elevatissimo numero di denunce emesse in questi giorni dalle Autorità di pubblica sicurezza, circa 8 mila nelle ultime 24 ore, anche per il reato di epidemia colposa aggravata.

Nel caso in cui autore del reato dovesse essere un pubblico dipendente, e nello specifico una dipendente del Ministero dell’Istruzione, docente o Ata, sia esso di ruolo o precario, alle conseguenze penali della condotta potrebbero anche seguire quelle in sede disciplinare, qualora l’Amministrazione dovesse ritenere, in base alla gravità dei fatti contestati, di avviare un procedimento disciplinare.

Addirittura, l’applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici impedirebbe l’instaurazione del rapporto di lavoro per i precari o la continuazione dello stesso per il personale di ruolo.

Naturalmente l’invito rivolto a tutti è di rimanere in casa finché sarà necessario.

Come fare didattica distanza: consigli e soluzioni

Coronavirus, tutto quello che riguarda la scuola. Le info utili

Italia zona rossa, ma scuole aperte con attività didattiche sospese fino al 3 aprile

Coronavirus, l’anno scolastico è valido anche senza i 200 giorni

Carta del docente, altre componenti hardware acquistabili. Tutte le info

Coronavirus, scuole chiuse in tutto il mondo: ecco la situazione aggiornata

Coronavirus scuole, comunicato sulla sospensione delle prove Invalsi

CORONAVIRUS – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Dino Caudullo

Articoli recenti

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024

Docenti supplenti, ecco quando ai precari spetta la continuità del contratto per il periodo di vacanza e sospensione dell’attività didattica

Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…

22/12/2024

Legge di bilancio: mancano risorse per le famiglie che mandano i figli nei centri estivi

Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…

22/12/2024