L’emergenza coronavirus ha portato alla decisione di chiudere le scuole nelle regioni del Nord Italia. Riprendiamo la normativa che regola le assenze del personale scolastico in questi casi eccezionali.
Bisogna ricordare inizialmente il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che prevede come la regolarità dell’anno scolastico sia fissata in almeno 200 giorni di lezione. Ricordiamo anche la circolare Miur del 22 febbraio 2012, che specifica: “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
Allo stesso art. 74, comma 7 – bis del Testo Unico della scuola si dispone che: “La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’art. 193 – bis, comma 1”, il quale a sua volta recita: “Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma programmazione d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell’anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3”.
Così come in caso di maltempo, allerta meteo per pioggia e neve, trattandosi una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, bisogna infatti ricordare che il personale scolastico impossibilitato a prestare servizio, non è soggetto ad alcun recupero, infatti, rientrando perfettamente nella casistica contemplata dal codice civile.
Il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (la situazione di emergenza neve è tra queste) rientrano nei casi previsti dall’art. 1256 del cod. civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile“.
Invece l’art. 1258 sancisce che “la stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa” .
In definitiva, non c’è nulla da recuperare in caso di chiusura delle scuole, anche se si dovesse scendere sotto il limite dei 200 giorni di attività didattica.
In definitiva, docenti, dirigenti scolastici e personale Ata, non dovranno recuperare quando la scuola viene chiusa per causa di forza maggiore, come in questo caso.
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