Anche i programmi di Erasmus+ sono inveitabilmente interessati dall’emergenza Coronavirus.
Per questa ragione, come apprendiamo da una notizia sul sito ufficiale di Erasmus, la Commissione europea ha inviato una nuova nota ai Direttori delle Agenzie Nazionali in merito all’attuazione del Programma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà in risposta ai numerosi quesiti ricevuti da tutte le Agenzie nazionali.
Gli aspetti di principale interesse attengono ad aspetti pratici relativi all’applicazione della clausola di forza maggiore, ai costi sostenuti e alla possibilità di estendere la durata della sovvenzione.
Innanzitutto, con situazione di forza maggiore si intende “qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisca di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito della Convenzione, non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse, di un subappaltatore, di un ente affiliato o di terzi destinatari di un sostegno finanziario e che risulti inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore“.
E’ compito delle singole Agenzie Nazionali valutare le situazioni in cui il beneficiario è nell’incapacità di adempiere ai propri obblighi ai sensi della convenzione.
Con riferimento ai costi sostenuti, le Agenzie Nazionali possono accettare costi aggiuntivi di natura straordinaria non previsti nel budget di progetto iniziale, ovviamente se debitamente giustificati e rendicontati sulla base di costi reali. Sarà necessartia a tal fine una dichiarazione firmata attestante che i costi non possono essere recuperati in altri modi.
Non potrà comunque, in nessun caso, essere previsto un aumento del finanziamento totale concesso.
Infine, in merito alla eventuale estensione della durata del progetto, le agenzie nazionali possono decidere di autorizzare i beneficiari a prorogare la durata dei loro progetti per consentire il rinvio delle attività fino a un massimo di 12 mesi per progetto. Non è comunque possibile superare la durata massima di 36 mesi totali.