Il decreto “Cura Italia” all’art. 121 prevede “Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari”.
In particolare, la norma recita:
“Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia”.
Con la nota n.392 del 18 marzo 2020, il Miur ha pii fornito istruzioni dà operative alle scuole proprio sulla base del decreto “Cura Italia”.
La nota ribadisce che l’articolo 121 del D.L. prevede la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
In proposito, con avviso pubblicato sul SIDI, è stato comunicato che sono state aggiornate le funzioni in Cooperazione Applicativa con NoiPA per la gestione delle supplenze brevi ai sensi dell’art. 121 del D.L. 18 del 17/03/2020.
Per tutta la durata dell’emergenza COVID-19 e nel rispetto della normativa vigente, le istituzioni scolastiche dovranno utilizzare uno specifico codice sul SIDI per comunicare la continuità dei contratti di supplenza breve anche dopo il rientro del titolare: si tratta della tipologia di contratti N19 e dovrà essere indicato il flag “Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19”.
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