Nonostante la Gilda degli insegnanti di Bari avesse raccomandato, con una nota sindacale del 5 marzo 2020, rivolta a tutti i dirigenti scolastici della provincia pugliese all’USR Puglia e all’UST di Bari, di evitare qualsiasi riunione collegiale o di formazione in presenza, in una scuola della provincia barese sono state svolte, il 7 marzo, delle attività di formazione per attivare le piattaforme della didattica a distanza. Adesso giunge la notizia che la comunità scolastica è venuta a contatto con persona risultata positiva al Covid 19, per cui tutti i dipendenti sono in isolamento fiduciario fino al 21 marzo 2020.
Il 5 marzo 2020 il Prof Vito Carlo Castellana Coordinatore della Gilda insegnanti di Bari emanava una nota sindacale in cui ricordava che gli art. 28 e 29 CCNL 2006/09 stabiliscono quali sono gli obblighi dei docenti di presenza a scuola. Per chiarirci sono le lezioni frontali e le attività funzionali come stabilite dal Piano Annuale delle Attività. Pertanto durante i periodi di sospensione non ci sono obblighi di presenza o di firma a scuola. Aggiungiamo che il senso dell’ordinanza, per motivi sanitari, è quello di evitare assembramenti, quindi un eventuale collegio dei docenti straordinario sarebbe contro la ratio che ha portato a questa decisione. In tale nota era anche scritto che la sospensione delle attività didattiche comporta non solo l’interruzione delle lezioni, ma anche di tutte le attività funzionali all’insegnamento previste all’articolo 29 comma 3 del CCNL 2006/09 della Scuola. Ulteriori considerazioni, ricordava il sindacalista Castellana, volte ad accertare l’infondatezza di eventuali pretese datoriali nei confronti dei Docenti in riferimento alla partecipazione alle attività collegiali “in presenza” si rinvengono nelle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.
In buona sostanza il Coordinatore della Gilda di Bari invitava i Dirigenti scolastici ad astenersi dall’adottare provvedimenti in contrasto con le suesposte considerazioni e ad annullare in via di autotutela eventuali convocazioni di Organi Collegiali già calendarizzati o straordinari atteso che ciò, oltre a costituire probabile presupposto per l’insorgenza di eventuali fatti dannosi per i Docenti interessati, potrebbe integrare la responsabilità di cui all’art. 650 del codice penale.
Purtroppo in una scuola della provincia di Bari è stata constatata, dal Dipartimento di prevenzione e salute dell’ASL, la presenza all’interno della comunità educante di una persona risultata positiva al test coronavirus. Questo ha comportato l’isolamento per quattordici giorni di tutti i dipendenti della scuola. Non è certamente possibile accertare come la scuola in oggetto sia venuta a contatto con la persona risultata positiva al test per il coronavirus, però è un dato assolutamente comprovato, lo attesta la Gilda degli insegnanti di Bari, che il 7 marzo in tale scuola erano attivi dei corsi di formazione per attivare la didattica a distanza.
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