Tutto questo è scritto nero su bianco nella sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 07 settembre 2011, n. 33285 – Marchio CE e affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore: non basta ad esonerare il datore di lavoro da responsabilità. Si riporta di seguito uno stralcio del contenuto di questa sentenza: “Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinano della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità”.
Il datore di lavoro, infatti, è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l’obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza.
Tale posizione di garanzia è concorrente con quella del costruttore, ma non è ad essa subordinata, in quanto la prossimità dell’imprenditore-datore alla fonte dei rischi, alle concrete modalità di lavoro e di eventuale elusione dei sistemi di sicurezza, gli consente immediatamente di percepire l’esposizione al pericolo dei lavoratori impiegati nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro“.
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