Home Precari Corsi abilitanti 30 Cfu DPCM scuola, a chi sono destinati? Facciamo chiarezza

Corsi abilitanti 30 Cfu DPCM scuola, a chi sono destinati? Facciamo chiarezza

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nella giornata di lunedì 25 settembre, il tanto atteso Dcpm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado.

Nel decreto all’art.7 si parla di Contenuti e strutturazione dell’offerta formativa. E precisamente il punto 6 spiega cosa devono fare i vincitori del concorso senza abilitazione:

I vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto legislativo, devono conseguire, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo, trenta dei complessivi CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, con oneri a proprio a carico. I contenuti e gli obiettivi dell’offerta formativa di cui al presente comma sono individuati nell’allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante ed essenziale. I soggetti di cui al primo periodo, acquisiti i trenta CFU o CFA, sostengono la prova finale con le modalità di cui all’art. 9.

Cosa prevede il Dpcm

Il testo illustra i contenuti dei Cfu da conseguire e gli obiettivi minimi di ogni corso, divisi per ogni percorso: 60 Cfu, 30 Cfu per chi ha maturato 3 anni di servizio, 36 Cfu per chi ha già conseguito i 24 previsti precedentemente.

Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.

Gli altri punti principali del DPCM:

– È previsto un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che definisce i percorsi di contenuto, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti.

– Tutti i nuovi percorsi si concluderanno con l’esame finale: una prova scritta e una lezione simulata, il cui superamento garantirà ai candidati il conseguimento della formazione professionalizzante delineata dagli standard minimi del docente abilitato, grazie alle modalità di svolgimento della prova e alla specifica composizione prevista per la commissione giudicatrice.

– I percorsi formativi saranno oggetto di una valutazione periodica “ex post” da parte dell’ANVUR che, per assicurare omogeneità della qualità dell’offerta formativa da parte delle università, terrà conto del “tasso di successo” dei nuovi abilitati alle procedure di reclutamento per la scuola.

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