Formazione iniziale

Corsi abilitanti docenti, uscito il Dpcm scuola: come si svolge il tirocinio? Qual è la differenza tra tirocinio diretto e indiretto?

Il tanto atteso Dcpm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato ieri, 25 settembre, in Gazzetta Ufficiale.

Il Dpcm definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per le relative classi di concorso. Nel documento sono presenti tantissime informazioni su criteri e contenuti dell’offerta formativa, requisiti dei centri, modalità organizzative, costi massimi a carico degli interessati.

DPCM scuola, come si svolge il tirocinio?

Tutti coloro che intendono conseguire i 60 CFU, come riportato in una tabella del documento, devono svolgerne 20 di tirocinio, di cui 15 di tirocinio diretto e 5 di tirocinio indiretto. Ma cosa cambia?

Tirocinio diretto

Il tirocinio diretto prevede:

  • osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche;
  • osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
  • osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
  • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.

Tirocinio indiretto

Le attività di tirocinio indiretto sono articolate in momenti di riflessione autonoma, e guidata e coordinata dai tutor volti a:

  • rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor, i docenti del percorso;
  • costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale.

Chi sono i tutor?

I centri in cui verranno svolte le attività di tirocinio di doteranno, come specificato nell’articolo 10 del DPCM, di tutor. Ma chi sono? Quali sono i loro compiti?

Si tratta di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado e si dividono in tutor coordinatori presso i centri e tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.

Il tutor coordinatore:

  • orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
  • provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l’esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell’E-Portfolio;
  • supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
  • supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

Il tutor dei tirocinanti:

  • orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
  • accompagna e monitora l’inserimento nei gruppiclasse e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

L’incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate. Ai docenti che assumono l’incarico di tutor coordinatore è concesso,
per l’esercizio dei relativi compiti, l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

I centri possono predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell’esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblicati dai centri.

I centri, ai fini della conferma o della revoca dell’incarico di tutor, effettuano ogni anno una verifica delle capacità di:

  • conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
  • gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
  • gestione dei rapporti con l’università o l’istituzione AFAM;
  • gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all’insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

I percorsi potranno essere svolti in modalità telematica?

Per rispondere a questa domanda occorre leggere il decreto legge 22 giugno n. 73, che aggiunge questa norma al decreto legge 13 aprile 2017 n. 59: “Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1 del decreto 2017/59., (che prevedeva modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale) in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale”.

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Redazione

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