Un lettore, un docente di scuola superiore, ci chiede delle informazioni per comprendere come funziona la prestazione del docente che decide di impartire lezioni di recupero per gli alunni.
Il docente chiede, in particolare, se può essere obbligato a svolgere dei corsi pomeridiani di recupero, in aggiunta alle ore contrattuali, e conteggiarle nelle ore funzionali.
Il CCNL Scuola del 2007, tuttora vigente, distingue con chiarezza le attività di insegnamento (art. 28) dalle attività funzionali all’insegnamento (art. 29).
Le prime riguardano l’attività professionale di insegnamento del docente (didattica) svolta in diretto rapporto con gli allievi, le seconde sono costituite da “tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi” [art. 29, comma 1].
Il comma 2 dell’art. 29 specifica poi che “tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
Il successivo comma 3 stabilisce l’impegno contrattuale annuale per tutti i docenti in rapporto alle attività di carattere collegiale che “sono costituite da:
Non esiste alcuna disposizione che specifichi, per i docenti, la modalità di ripartizione dell’impegno orario per le attività funzionali.
L’obbligo di istituire corsi di recupero, qualora deliberato dai consigli di classe, è sancito per le scuole al comma 6 dell’art. 2 dell’OM n. 92/2007, ma non vi è invece alcun obbligo per i docenti di effettuarli, in quanto tale attività si prefigura come prestazione aggiuntiva di insegnamento (e in quanto tale volontaria).
In proposito la FAQ n. 12 del MIUR, alla domanda “Può un docente che ha segnalato il debito non proporsi per tenere il corso?” chiarisce che “Considerato il carattere contrattuale di prestazione aggiuntiva di insegnamento e vista anche la possibilità di organizzare gruppi di alunni provenienti da classi diverse, può anche verificarsi il caso di un docente che in sede di valutazione collegiale nei consigli di classe segnali l’esigenza di recupero e poi non possa tenere il relativo corso. Sussiste però l’obbligo per tale docente di dare indicazioni per il corso di recupero, di predisporre l’accertamento e di valutarne i risultati”.
Proprio in quanto attività aggiuntiva di insegnamento, e quindi volontaria e specificamente retribuita col Fondo d’Istituto a norma dell’art. 88 c. 2 – lett. c) del CCNL, non esiste alcun obbligo per il docente di effettuare i corsi di recupero pomeridiano, nemmeno qualora l’orario di servizio fosse inferiore a quello di cattedra come nel suo caso.
Qualora invece dovesse accettare di svolgere i corsi di recupero, trattandosi a tutti gli effetti di attività didattica di insegnamento, le ore effettuate non potranno essere in alcun modo conteggiate come ore funzionali all’insegnamento, ma dovranno essere retribuite secondo i parametri contrattuali.
In merito alla retribuzione del personale docente impegnato nei corsi di recupero, abbiamo appunto evidenziato come questa sia dovuta in base a quando vengono espletate le lezioni di recupero.
Le attività di recupero per il debito scolastico in seguito ad una “sospensione del giudizio”, devono pertanto essere pagate secondo la tabella n.5 allegata al CCNL del 2006/2009.
Le misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dellIstituzione scolastica sono, ricordiamo, di tre tipologie:
1) Ore aggiuntive per corsi di recupero da liquidare in 50 euro;
2) Ore aggiuntive di insegnamento da liquidare in 35 euro;
3) Ore aggiuntive non di insegnamento da liquidare in 17,50 euro.
Quindi, in base alla tipologia di ora aggiuntiva, i docenti vengono retribuiti secondo tale tabella.
Nel caso in cui manchi la disponibilità dei propri docenti, si può utilizzare personale individuato dal dirigente scolastico, seguendo però i criteri di qualità stabilita dal Collegio dei docenti e precisamente:
– docenti in servizio in altri istituti statali (art.35 del CCNL) che vengono retribuiti con il compenso orario di 50 euro a carico del fondo di istituto;
– soggetti esterni al comparto, con cui la scuola sottoscrive un contratto di prestazione d’opera (art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 1.2.2011) che vengono retribuiti con risorse diverse dal fondo di istituto.
Un docente a tempo determinato può essere retribuito con il fondo solo se svolge i corsi nell’ambito della durata del rapporto di lavoro.
Questa mattina, venerdì 20 dicembre, a Zagabria, in Croazia, un 19enne ha fatto irruzione in…
Un docente su due è favorevole a non appesantire il carico di lavoro degli studenti…
Sul portale INPA sono disponibili i due bandi per la selezione dei componenti delle commissioni…
L’istituto tecnico G. Marconi di Dalmine, in provincia di Bergamo, una delle istituzioni più all’avanguardia…
Alla fine l’educazione alimentare nelle scuole paga! Con tempi medio-lunghi, d’accordo, ma i risultati si…
In risposta ai numerosi quesiti pervenuti sulla gestione dei contratti di supplenza in attesa dell’avente…