La Dirigente scolastica di un Liceo scientifico a indirizzo sportivo della Calabria, in una circolare interna, modifica la normativa dei corsi di recupero abbassando di 5 ore il numero di ore minimo fissato dalla norma.
La Ds in una circolare datata 12 gennaio 2019 e resa fruibile, per i docenti del Liceo, due giorni dopo scrive che le attività di recupero per gli studenti i cui esiti dello scrutinio trimestrale sono risultati insufficienti si svolgeranno in orario extracurricolare a partire dal giorno 14 gennaio 2019, con i Corsi di recupero.
I corsi – aggiunge la Dirigente scolastica –avranno la durata di 10 ore ciascuno e si articoleranno in cinque incontri della durata di 2 ore.
L’illegittimità della circolare sta nella durata oraria del corso di recupero che non rispetta l’O.M. 92/2007, norma che tra l’altro la Dirigente scolastica utilizza all’interno della circolare per l’attivazione dei corsi di recupero.
La Dirigente scolastica del suddetto liceo non ha tenuto minimamente conto dell’art.2, comma 9, dell’O.M. del 5 novembre 2007. In tale norma è scritto: “Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l’attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui al comma successivo.
Con tale circolare interna si è deciso di abbassare di 5 ore la quota minima oraria prevista dal Miur per la durata di un corso di recupero.
I docenti che hanno già iniziato a svolgere il corso di recupero, non hanno ricevuto la nomina di incarico e non sanno quanto verranno pagate le ore di insegnamento svolte per i corsi di recupero.
Nel contratto di Istituto 2017/2018 di quel liceo, così ci documentano i docenti, all’art.30, comma 3, è scritto: “Le attività di recupero, ai sensi dell’O.M. n° 92/2007, sono realizzati secondo le indicazioni del Collegio docenti. Il numero di ore programmate viene fissato in questa fase in 360 x €35,00. In itinere tale numero potrà essere modificato in relazione alle necessità emergenti o ad eventuali incrementi economici”.
È utile sapere che le misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’Istituzione scolastica sono, come riportato nella tabella n.5 allegata al CCNL scuola, di tre tipologie:
1) Ore aggiuntive per corsi di recupero da liquidare in € 50;
2) Ore aggiuntive di insegnamento da liquidare in € 35;
3) Ore aggiuntive non di insegnamento da liquidare in € 17,50.
Per cui oltre ad abbassare illegittimamente le ore dei corsi di recupero da 15 a 10, la Dirigente scolastica in sede di contrattazione, almeno per il 2017/2018, ha abbassato anche la retribuzione di 15 euro l’ora, compiendo una doppia illegittimità.
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