Non è propriamente un periodo di corsi di recupero per gli studenti. Ancora è presto per gli scrutini di primo quadrimestre e tanto meno per quelli di fine anno. Tuttavia un lettore, un docente di scuola superiore, ci chiede delle informazioni in merito per comprendere come funziona la prestazione dell’insegnante che decide di impartire lezioni di recupero per gli alunni.
Prima di tutto, bisogna sottolineare la condizione per cui i corsi di recupero tenuti dai docenti possono essere retribuiti.
Nel caso in cui i corsi di recupero vengono svolti oltre l’orario settimanale di insegnamento, tali interventi costituiscono attività aggiuntive, sono volontarie e devono essere retribuite con il compenso orario di 50 euro a carico del fondo di istituto.
Invece, nel caso in cui queste lezioni vengono svolte durante l’orario settimanale di insegnamento, il tutto viene conteggiato e fatto rientrare nella “normale” attività didattica, che di conseguenza non prevede il diritto alla retribuzione aggiuntiva.
In merito alla retribuzione del personale docente impegnato nei corsi di recupero, abbiamo appunto evidenziato come questa sia dovuta in base a quando vengono espletate le lezioni di recupero.
Per quanto riguarda il recupero debito formativo estivo, come riferito in un precedente articolo, il costo orario dei corsi di recupero organizzati dalle scuole, in base all’O.M. n° 92/2007, svolti durante i mesi estivi per preparare gli studenti al superamento del debito scolastico è di 50 euro lordi.
Le attività di recupero per il debito scolastico in seguito ad una “sospensione del giudizio”, devono pertanto essere pagate secondo la tabella n.5 allegata al CCNL del 2006/2009.
Le misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’Istituzione scolastica sono, ricordiamo, di tre tipologie:
1) Ore aggiuntive per corsi di recupero da liquidare in 50 euro;
2) Ore aggiuntive di insegnamento da liquidare in 35 euro;
3) Ore aggiuntive non di insegnamento da liquidare in 17,50 euro.
Quindi, in base alla tipologia di ora aggiuntiva, i docenti vengono retribuiti secondo tale tabella.
Organizzare i corsi di recupero è un obbligo per l’istituzione scolastica. Nel caso in cui manchi la disponibilità dei propri docenti, si può utilizzare personale individuato dal dirigente scolastico, seguendo però i criteri di qualità stabilita dal Collegio dei docenti e precisamente:
– docenti in servizio in altri istituti statali (art.35 del CCNL) che vengono retribuiti con il compenso orario di 50 euro a carico del fondo di istituto;
– soggetti esterni al comparto, con cui la scuola sottoscrive un contratto di prestazione d’opera (art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 1.2.2011) che vengono retribuiti con risorse diverse dal fondo di istituto.
Un docente a tempo determinato può essere retribuito con il fondo solo se svolge i corsi nell’ambito della durata del rapporto di lavoro.
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