La prossima settimana, dopo la fine delle lezioni, si svolgeranno gli scrutini finali di fine anno scolastico. Gli studenti delle scuole secondarie di II grado potranno risultare ammessi alla classe successiva, non ammessi oppure, come terza ipotesi, il risultato dell’esito finale potrebbe essere quello di una “sospensione del giudizio”.
NORMATIVA SULLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DEGLI STUDENTI
La normativa che introduce la “sospensione del giudizio” degli studenti della scuola secondaria di II grado, rinviando l’esito dello scrutinio entro il 31 agosto dell’anno scolastico o, in casi particolari e documentati, a settembre dell’anno scolastico successivo ma prima dell’avvio delle lezioni, è l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 2007.
È utile ricordare che l’art. 8 del DM 80/07 specifica i tempi per gli scrutini finali, che, è bene sottolinearlo, devono concludersi entro il 31 agosto oppure entro la data di inizio delle lezioni dell’anno successivo, mentre l’art.6 commi 3 e 4 dell’OM 92/2007 dispone che per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
In buona sostanza il consiglio di classe può rinviare la formulazione del giudizio finale e provvedere, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero durante i mesi estivi.
Nel comma 1 dell’art.7 dell’OM 92/2007 è chiaramente scritto che in caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto verrà riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”.
COSTO ORE CORSI DI RECUPERO PER SOSPENSIONE GIUDIZIO
Il costo orario dei corsi di recupero organizzati dalle scuole ai sensi dell’O.M. n° 92/2007, svolti durante i mesi estivi per preparare gli studenti al superamento del debito scolastico è di 50 euro lordi.
Quindi, le attività di recupero per assolvere il debito scolastico in seguito ad una “sospensione del giudizio” devono essere pagate secondo la tabella n.5 allegata al CCNL del 2006/2009.
Le misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’Istituzione scolastica sono, come riportato nella tabella n.5 allegata al CCNL scuola, di tre tipologie:
1) Ore aggiuntive per corsi di recupero da liquidare in 50 euro;
2) Ore aggiuntive di insegnamento da liquidare in 35 euro;
3) Ore aggiuntive non di insegnamento da liquidare in 17,50 euro.
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