Una docente di un liceo a indirizzo sportivo della Calabria ci chiede: “La mia Dirigente scolastica paga con il Fis e premia con il bonus tre suoi collaboratori, inoltre attiva corsi di recupero per gli alunni con sospensione del giudizio di una durata di 10 ore, pagandole 35 euro lordi l’ora. È legittimo tutto questo?”.
La Dirigente scolastica non applica le norme vigenti dell’OM 92/2007 e ignora totalmente l’art.88, comma 2, lettera f), del CCNL scuola 2006/2009. Il suo comportamento è antisindacale e lesivo del diritto degli studenti a ricevere la giusta preparazione per recuperare lo svantaggio che ha prodotto, con gli scrutini di giugno 2019, la sospensione del giudizio. Se la retribuzione oraria per i corsi di recupero è stata fissata a 35 euro lorde, la Ds continua ad agire contro le norme contrattuali vigenti. A tal proposito occorre specificare che le attività di recupero per assolvere il debito scolastico in seguito ad una “sospensione del giudizio” devono, e non possono, essere pagate secondo la tabella n.5 allegata al CCNL del 2006/2009, ovvero a 50 euro lorde l’ora.
Si rende noto che a partire dal 2 LUGLIO 2019 saranno attivati i Corsi di recupero a seguito delle sospensioni di giudizio a conclusione dell’a.s. 2018/19.
Il Calendario dei Corsi attivati viene riportato di seguito per ciascun gruppo classe e pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola. I Corsi avranno la durata di 10 ore ciascuno e si articoleranno in cinque incontri.
I Corsi sono proposti agli alunni con il giudizio sospeso. Per le discipline non interessate ai Corsi, gli alunni che presentano il giudizio sospeso verranno opportunamente orientati nello studio individuale tramite le schede predisposte dai Docenti delle discipline.
Qualora, come previsto dall’O.M. n. 92 del 5 novembre 2007 e successive, le famiglie non intendano avvalersi di tali interventi, provvedendo autonomamente a colmare le carenze, dovranno darne comunicazione scritta alla Scuola, compilando l’apposito tagliando allegato alla lettera di comunicazione del giudizio sospeso riconsegnandolo in Segreteria Didattica prima dell’inizio dei Corsi di recupero.
Questa circolare è scorretta dal punto di vista del diritto allo studio degli studenti, ed è illegittima perché non rispetta la citata Ordinanza Ministeriale n.92 del 5 novembre 2007.
Nell’Ordinanza Ministeriale n.92 del 5 novembre 2007 è chiaramente scritto, all’art.2, comma 9, che le azioni in cui è articolata l’attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore. Mentre la Ds specifica che la durata per ciascun corso avrà la durata di 10 ore, ovvero 5 ore in meno del limite minimo previsto dalla normativa vigente.
In buona sostanza la Ds toglie risorse finanziare al diritto di recupero degli studenti con “sospensione del giudizio”, per poi pagare con il fondo di Istituto tre suoi collaboratori, anziché due come previsto dal contratto collettivo nazionale.
La normativa di riferimento è l’art.88 del CCNL scuola 2006/2009, prorogata ai sensi del comma 10 art.1 del CCNL scuola 2016-2018. Il suddetto art.88 stabilisce indennità e compensi a carico del fondo di Istituto. Nel comma 2 lettera f) di tale articolo contrattuale è disposto che i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del presente CCNL. Bisogna sapere che la legge 107/2015 non ha in alcun modo abrogato quanto contenuto nell’art.88 comma lettera f), semmai la legge sulla Buona scuola ha limitato, rispetto al passato, le collaborazioni di docenti con il Ds ad un massimo del 10% dei docenti dell’organico dell’autonomia.
Infatti il comma 83 dell’art.1 della legge 107/2015 dispone che il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del suddetto comma, è riportato nella legge 107/2015, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Questo significa che il Ds può senza ombra di dubbio avvalersi di un terzo collaboratore e nel caso di un organico dell’autonomia di 80 docenti, il Ds potrebbe avvalersi fino ad un massimo di 8 docenti collaboratori, ma soltanto due di questi potranno essere retribuiti con il FIS (Fondo di Istituto).
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