Le risorse destinate ai corsi di recupero sono vincolate o possono essere utilizzate per altre attività?
A questa domanda ha risposto l’Arana con orientamento applicativo CIRS95.
Con l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 – ricorda l’Aran – è stato istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, nel quale sono confluite le risorse elencate ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.
Tale fondo resta finalizzato a remunerare il personale per le finalità espressamente indicate al successivo comma 4. La ripartizione delle risorse tra tali finalità avviene in sede di contrattazione integrativa nazionale, nel cui ambito si definiscono – tra l’altro – sia la quota di finanziamento destinata alle attività di recupero presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sia i criteri per la distribuzione del fondo tra le singole istituzioni scolastiche.
Sulla base di quanto sopra esposto, – conclude l’Aran – l’istituzione scolastica, in sede di contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. c) del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, stabilirà i parametri di distribuzione e assegnazione al personale scolastico delle su menzionate risorse, nel rispetto delle previsioni contenute all’interno del contratto integrativo di livello nazionale che destinano le risorse alle singole finalità.