L’obbligo di istituire corsi di recupero, qualora deliberato dai consigli di classe, è sancito per le scuole al comma 6 dell’art. 2 dell’OM n. 92/2007, ma non vi è invece alcun obbligo per i docenti di effettuarli, in quanto tale attività si prefigura come prestazione aggiuntiva di insegnamento (e in quanto tale volontaria).
Proprio in quanto attività aggiuntiva di insegnamento, e quindi volontaria e specificamente retribuita col Fondo d’Istituto a norma dell’art. 88 c. 2 – lett. c) del CCNL, non esiste alcun obbligo per il docente di effettuare i corsi di recupero pomeridiano, nemmeno qualora l’orario di servizio fosse inferiore a quello di cattedra come nel suo caso.
Così come segnala la FAQ n. 6 del Miur, non c’è un numero predefinito di corsi per ogni singola disciplina. Al termine di ciascun corso sono previste delle verifiche, che costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
Qualora invece dovesse accettare di svolgere i corsi di recupero, trattandosi a tutti gli effetti di attività didattica di insegnamento, le ore effettuate non potranno essere in alcun modo conteggiate come ore funzionali all’insegnamento, ma dovranno essere retribuite secondo i parametri contrattuali.
In merito alla retribuzione del personale docente impegnato nei corsi di recupero, abbiamo appunto evidenziato come questa sia dovuta in base a quando vengono espletate le lezioni di recupero.
Le attività di recupero per il debito scolastico in seguito ad una “sospensione del giudizio”, devono pertanto essere pagate secondo la tabella n.5 allegata al CCNL del 2006/2009.
Le misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dellIstituzione scolastica sono, ricordiamo, di tre tipologie:
1) Ore aggiuntive per corsi di recupero da liquidare in 50 euro;
2) Ore aggiuntive di insegnamento da liquidare in 35 euro;
3) Ore aggiuntive non di insegnamento da liquidare in 17,50 euro.
Quindi, in base alla tipologia di ora aggiuntiva, i docenti vengono retribuiti secondo tale tabella.
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