Nell’adunanza plenaria svoltasi oggi, 19 marzo, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), dopo ampia e complessa discussione, ha espresso il proprio parere sui due schemi di decreto ministeriale recante:
Si tratta dei percorsi da attuare al fine di sopperire, in via straordinaria e transitoria, all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno. Lo riporta Cisl Scuola.
Sul primo documento il CSPI si è espresso a larghissima maggioranza con parere favorevole, condizionato al riesame degli elementi di criticità emersi alla luce delle osservazioni esposte.
Sul secondo documento, alla luce delle osservazioni esposte, il CSPI, pur prendendo atto che lo schema di decreto in esame è attuativo del dettato normativo, ha espresso a maggioranza parere negativo chiedendo che l’Amministrazione si faccia carico delle criticità rilevate, facendo chiarezza sul sistema di riconoscimento della validità dei titoli di specializzazione acquisiti all’estero.
Il CSPI, riguardo al primo parere espresso su quanto previsto dal citato art. 6 che prevede che “la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)” e che “le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l’INDIRE”
Il CSPI, riguardo al secondo parere espresso su quanto previsto dal citato art. 7 che prevede che “in sede di prima applicazione, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge per la conclusione, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno”.
I corsi per i docenti che hanno prestato 3 anni di servizio prevedono il conseguimento di 40 CFU mentre per quelli riservati ai docenti con specializzazione conseguita all’estero sono richiesti 48 CFU.
Possono partecipare ai percorsi coloro che hanno prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici (anche non continuativi) nei cinque anni precedenti, sia in scuole statali che paritarie.
In sede di prima applicazione, potranno partecipare ai percorsi coloro che hanno conseguito una qualifica professionale o un titolo di formazione presso un’università estera o altro organismo abilitato all’interno dell’Unione Europea, e che hanno un procedimento di riconoscimento pendente del titolo di formazione o hanno aperto un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento. Ci si potrà iscrivere se si presenta rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
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