Se un docente che ha svolto un corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza, volesse autocertificare l’attestazione di frequenza del corso, lo potrebbe fare senza alcuna difficoltà. La scuola non può ritenere non valida un’autocertificazione in cui il docente dichiari, sotto la propria responsabilità, di avere svolto il corso di formazione sulla sicurezza indicando presso quale scuola ha svolto il corso, per quante ore e soprattutto in che anno scolastico ha seguito i moduli formativi.
I corsi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, rivolti, nel caso delle scuole, a tutto il personale scolastico è un obbligo di legge che deve essere garantito a tutti i lavoratori.
Tale obbligo è normato all’art.18 comma 1, lettera l) del d.lgs.81/2008. In tale norma è scritto che “i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono adempiere agli obblighi d’informazione ai lavoratori e loro rappresentanti (art.37 del d.lgs. 81/2008), formazione e addestramento dirette ai lavoratori (art.36 del d.lgs. 81/2008).
Bisogna sapere che i lavoratori della scuola sono obbligati a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, ai sensi dell’art.20 comma 2 lettera h) del d.lgs. 81/2008.
È utile sapere che ai sensi dell’art.37 comma 12 del medesimo decreto legislativo, “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
Per ottemperare al su citato comma 12, il personale docente diversamente dal personale Ata, che gode invece della possibilità di recuperare delle ore svolte fuori dall’orario di servizio, potrà svolgere le attività di formazione sulla sicurezza all’interno delle 40 ore di attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL scuola, ma bisogna che il Collegio approvi il calendario di tale corso all’interno del piano annuale delle attività.
Quindi se il Ds decidesse di svolgere i corsi sulla sicurezza fuori dell’orario delle lezioni per evitare disservizi agli studenti, dovrà necessariamente fare rientrare questa attività obbligatoria nelle 40 ore dedicate, ai sensi dell’art.29 comma 3 lettera a) alla partecipazione delle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative.
Con l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, si è stabilito che la scuola è considerata un settore di rischio medio e quindi i lavoratori della scuola sono obbligati a svolgere un minimo di 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore.
Il corso sulla sicurezza ha una validità quinquennale e poi si deve provvedere ad un corso di aggiornamento della durata di 6 ore.
Il docente che ha quindi svolto il corso di 12 ore sulla sicurezza, può autocertificare lo svolgimento del corso e svolgere solo gli aggiornamenti, evitando di dovere nuovamente svolgere il corso per intero. Ricordiamo che l’autocertificazione prevista dal DPR 445/2000, sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio. L’autocertificazione delle frequenza di un corso sulla sicurezza quindi deve essere accettato senza riserve dalla scuola. Tra le tantissime certificazioni che si possono tranquillamente autocertificare ci sono anche le qualifiche professionali possedute, i titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.
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