Il Miur ha pubblicato il decreto che regola il corso di specializzazione sul sostegno.
Requisiti d’accesso
I requisiti di accesso per la scuola primaria e dell’infanzia sono la laurea in Scienze della formazione primaria e il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (compresa anche la sperimentazione ad indirizzo psicopedagogico e quella ad indirizzo linguistico).
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i requisiti sono l’abilitazione all’insegnamento, oppure la laurea prevista per l’accesso alla classe di concorso più i 24 CFU nelle discipline socio-psico-antropologiche e metodologie e tecnologie didattiche.
Cosa significa annualità di servizio
In via transitoria, il decreto consente la partecipazione a chi possiede, oltre al titolo di accesso valido per la classe di concorso, tre anni di servizio nelle ultime otto annualità.
Per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124
Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni.
È necessario, dunque, un unico contratto o proroga del medesimo contratto, che comprenda un periodo di servizio continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, oppure che il servizio sia stato prestato con contratto sino all’avente diritto e trasformato in altro contratto fino al raggiungimento dei 180 giorni, oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio.
Le assenze incidono sul conteggio dei 180 giorni?
Eventuali assenze interrompono il conteggio dei 180 giorni continuativi, o fa fede la durata del contratto? Si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Tra le tipologie più frequenti sono ricomprese ad esempio l’assenza per malattia, congedo per maternità o parentale.
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