Come abbiamo scritto in precedenza, è arrivato l’8 febbraio il decreto del Ministero dell’Istruzione che regola il corso di specializzazione sul sostegno.
Il decreto specifica che i corsi saranno attivati presso le università, anche in convenzione tra loro, previa autorizzazione di posti e ripartizione di contingenti che lo stesso ministero dell’Istruzione disporrà con decreto successivo, fissando pure (art. 2) le date uniche nazionali per i test preliminari di accesso.
Per quanto riguarda i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è necessario il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2017, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
I requisiti in questo caso devono essere considerati l’abilitazione all’insegnamento o in alternativa la laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, come riporta il decreto legislativo 59/2017 all’articolo 5, comma 1, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Sono ammessi al corso con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
Il decreto però, per quanto concerne i requisiti di partecipazione per la scuola secondaria, prevede la possibilità di presentare istanza ai candidati che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione”.
Infine, per la scuola secondaria, è bene sottolineare che al corso di specializzazione potranno partecipare anche gli ITP con il diploma: “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.
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