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Corso sostegno, la tempistica e le assenze consentite

Come abbiamo scritto in precedenza, è arrivato l’8 febbraio il decreto del Ministero dell’Istruzione che regola il corso di specializzazione sul sostegno.

Il decreto specifica che i corsi saranno attivati presso le università, anche in convenzione tra loro, previa autorizzazione di posti e ripartizione di contingenti che lo stesso ministero dell’Istruzione disporrà con decreto successivo, fissando pure (art. 2) le date uniche nazionali per i test preliminari di accesso.

Tuttavia, nonostante il numero dei posti da assegnare non sia stato ancora definito, informalmente è trapelato che la quantità complessiva per quanto riguarda quest’anno dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 mila posti.

La tempistica dei corsi

I corsi, così come si legge sul decreto, si concluderanno entro il 30 giugno dell’anno accademico di riferimento.

Tuttavia, è bene specificare che per avere un quadro più chiaro e preciso dei tempi bisogna attendere il decreto del Ministro dell’istruzione, in cui saranno autorizzati i percorsi di specializzazione, in cui ci sarà la ripartizione dei contingenti e fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché le eventuali deroghe alla data di termine dei percorsi di cui all’articolo 3, comma 3, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali.

Quante assenze sono consentite

Le assenze, specifica ancora il decreto, sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento.

Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti.
Per quanto riguarda il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.

Percorsi abbreviati per gli specializzati di altro grado

Infine, è bene sottolineare che gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell’articolo 4, comma 4.

Inoltre, gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. sostegno, come diversificati per grado di istruzione.

 

IL DECRETO

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