Home Precari Corso sostegno, non serve l’abilitazione: dentro anche i laureati con 24 CFU

Corso sostegno, non serve l’abilitazione: dentro anche i laureati con 24 CFU

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Come abbiamo scritto in precedenza, è arrivato l’8 febbraio il decreto del Ministero dell’Istruzione che regola il corso di specializzazione sul sostegno.

Il decreto specifica che i corsi saranno attivati presso le università, anche in convenzione tra loro, previa autorizzazione di posti e ripartizione di contingenti che lo stesso ministero dell’Istruzione disporrà con decreto successivo, fissando pure (art. 2) le date uniche nazionali per i test preliminari di accesso.

Niente abilitazione: bastano laurea e 24 CFU

Tuttavia, è necessario evidenziare un aspetto che non tutti ancora avevano inteso, anche in base ai quesiti che ci sono arrivati in questi giorni: per quanto riguarda i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è necessario il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2017, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

I requisiti devono essere considerati l’abilitazione all’insegnamento o in alternativa la laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, come riporta il decreto legislativo 59/2017 all’articolo 5, comma 1 e 2, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Pertanto, risulta evidente come, cadendo il requisito dell’abilitazione e inserendo i laureati con i 24 CFU, così come prevedeva la relazione del CSPI, la platea dei partecipanti è destinata ad allargarsi in maniera consistente.

Dentro chi ha svolto tre anni di servizio negli ultimi otto e gli ITP col diploma

Convinzione dettata anche dal fatto che, non solo potranno partecipare i laureati in possesso dei 24 CFU, ma anche i docenti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione”.

Non solo: al corso di specializzazione potranno partecipare anche gli ITP con il diploma: “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.

Sono infine ammessi al corso con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

Quanti posti saranno banditi?

Abbiamo già accennato al fatto che il Miur pubblicherà un decreto ad hoc con la ripartizione dei contingenti. Tuttavia, nonostante il numero dei posti da assegnare non sia stato ancora definito, informalmente è trapelato che la quantità complessiva per quanto riguarda quest’anno dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 mila posti. Almeno per quest’anno scolastico.

 

IL DECRETO

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