Come abbiamo scritto in precedenza, è arrivato l’8 febbraio il decreto del Ministero dell’Istruzione che regola il corso di specializzazione sul sostegno.
Il decreto specifica che i corsi saranno attivati presso le università, anche in convenzione tra loro, previa autorizzazione di posti e ripartizione di contingenti che lo stesso ministero dell’Istruzione disporrà con decreto successivo, fissando pure (art. 2) le date uniche nazionali per i test preliminari di accesso.
Un aspetto molto importante da evidenziare è la possibilità di partecipazione al prossimo corso di specializzazione sul sostegno anche di chi è in possesso del diploma ITP.
Infatti, il decreto riporta che “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.
In parole povere, fino all’anno scolastico 2024/2025 gli insegnanti tecnico pratici potranno accedere ai corsi di specializzazione del sostegno con il solo diploma ITP. Successivamente non sarà così.
L’inserimento degli Itp ha fatto storcere il naso alle associazioni di docenti specializzati e a molti lettori, che ritengono “incredibile” il fatto che per ottenere la specializzazione sul sostegno basta avere un solo un diploma, contro gli altri partecipanti che posseggono lauree o abilitazioni all’insegnamento.
Tuttavia, è bene ricordare, che l’insegnante tecnico pratico è un docente a tutti gli effetti e la normativa prevede l’accesso diretto non solo ai corsi di specializzazione, ma anche per i concorsi, come scritto in precedenza.
Oltre ai diplomati ITP, per quanto riguarda la scuola secondaria, possono partecipare i candidati in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o in alternativa la laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, come riporta il decreto legislativo 59/2017 all’articolo 5, comma 1, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Infine, il decreto prevede la possibilità di presentare istanza ai candidati che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione”.
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