Come abbiamo scritto in precedenza, è arrivato l’8 febbraio il decreto del Ministero dell’Istruzione che regola il corso di specializzazione sul sostegno.
Il decreto specifica che i corsi saranno attivati presso le università, anche in convenzione tra loro, previa autorizzazione di posti e ripartizione di contingenti che lo stesso ministero dell’Istruzione disporrà con decreto successivo, fissando pure (art. 2) le date uniche nazionali per i test preliminari di accesso.
Tuttavia, nonostante il numero dei posti da assegnare non sia stato ancora definito, informalmente è trapelato che la quantità complessiva per quanto riguarda quest’anno dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 mila posti.
Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto.
Almeno 20 di questi quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.
La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti.
Il test ha la durata di due ore.
E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi.
Sono inoltre ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della
prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Infine, sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i candidati che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile
Il decreto specifica che nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si potrà procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili.
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