Il corso sostegno, al quale possono accedere coloro che sono già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, è alla preparazione di docenti con competenze specialistiche in attività educativo-didattiche che promuovono il processo di integrazione degli alunni con disabilità. Hanno durata annuale e, una volta conclusi, rilasciano il diploma di specializzazione per le attività di sostegno.
Il decreto ministeriale, emanato l’8 febbraio, specifica che i corsi saranno attivati presso le università, anche in convenzione tra loro, previa autorizzazione di posti e ripartizione di contingenti che lo stesso ministero dell’Istruzione disporrà con decreto successivo, fissando pure le date uniche nazionali per i test preliminari di accesso.
Tuttavia, nonostante il numero dei posti da assegnare non sia stato ancora definito, informalmente è trapelato che la quantità complessiva per quanto riguarda quest’anno dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 mila posti.
La prova di accesso al corso sostegno sarà predisposta da ciascuna università e si articolerà in:
Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.
Se i posti messi a bando presso un ateneo saranno superiori rispetto ai candidati collocati in posizione utile sarà possibile integrare le graduatorie con candidati che hanno partecipato alle prove presso altri atenei e non sono rientrati per carenza di posti. Chiaramente la misura riguarderà solo coloro che ne faranno richiesta.
Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Sono inoltre ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della
prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Infine, sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i candidati che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile
I requisiti devono essere considerati l’abilitazione all’insegnamento o in alternativa la laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, come riporta il decreto legislativo 59/2017 all’articolo 5, comma 1 e 2, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
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