Il meccanismo di reclutamento dei docenti, riformato dalla Buona Scuola, e in particolare i concorsi straordinari, sono finiti sotto la lente della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, al termine della discussione, ha deciso che le questioni portate a giudizio sono state dichiarate, una infondata, l’altra inammissibile.
Il concorso riservato, indetto con il decreto n. 85 del 1° febbraio solo per i docenti abilitati, è perfettamente costituzionale.
Abilitazione all’insegnamento e dottorato di ricerca costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili: questa diversità giustifica, secondo la Corte costituzionale, il differente e più vantaggioso trattamento riservato, in via transitoria, ai titolari di abilitazione all’insegnamento, nell’ambito del reclutamento dei docenti della scuola secondaria, previsto dal decreto attuativo della “Buona scuola” (d.lgs. n. 59 del 2017).
Pertanto, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione dei dottori di ricerca dal concorso.
Infine, la questione relativa al carattere riservato e non aperto a tutti della
procedura concorsuale è stata ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza.
Il consiglio di Stato, nell0adire la Consulta, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 17, commi 2, lettera b) e 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria), attuativo della legge c.d. sulla “Buona Scuola”, che dispongono, in via transitoria e in deroga alle modalità ordinarie di reclutamento del personale docente, l’indizione di un concorso straordinario, riservato ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno, agli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie a esaurimento o nella seconda fascia di quelle di istituto nonché ai docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018.
Un eventuale accoglimento della Consulta, lo ricordiamo, avrebbe portato il Miur a rivedere le future selezioni.
La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 2 maggio scorso, aveva respinto anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione VI del Consiglio di Stato con quattro ordinanze del giugno 2017, riguardanti l’art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in base a cui era stata attivata la procedura selettiva (ex DM 499 del 20 luglio 2015) riservata a dirigenti scolastici coinvolti nell’annoso contenzioso riguardante le procedure concorsuali per la Dirigenza in alcune regioni.
La Corte dichiara inammissibili o non fondate tutte le questioni sollevate dal Consiglio di Stato, confermando conseguentemente la permanenza nei ruoli di tuttii dirigenti scolastici a suo tempo destinatari della procedura riservata.
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