L’abbandono della scuola non costituisce reato qualora l’alunno decida di fermarsi una volta raggiunte le medie; lo ha chiarito la Corte di Cassazione facendo riferimento all’articolo 731 del Codice Penale.
Lo scrive money.it che riporta lo stralcio: “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare” viene punito con un’ammenda fino a 30 euro. Quindi se un genitore non manda il figlio alle scuole elementari commette un reato penale; lo stesso però non avviene per le scuole medie, nonostante queste facciano parte a tutti gli effetti della scuola dell’obbligo.
Tuttavia, mentre per la scuola elementare c’è una norma penale che definisce le sanzioni per chi non rispetta le regole sull’obbligo scolastico, per le medie il discorso è differente. Infatti, per l’inosservanza dell’obbligo di istruzione una volta raggiunte le scuole medie non sono previste sanzioni. Di conseguenza è impossibile limitare il fenomeno della dispersione scolastica, che già nelle scuole medie è molto elevato visto che ogni anno si ritirano più di 7mila alunni.
La domanda allora è: se il Miur vuole stendere l’obbligo a 18 anni, non dovrebbe prima chiedere al legislatore di adattare le norme del Codice Penale?
“Fino a qualche anno fa nel nostro ordinamento era presente una norma che estendeva quanto disposto dall’articolo 731 del Codice Penale anche per le scuole medie. Si tratta dell’articolo 8 della legge 1959/1962 con il quale l’obbligo scolastico venne esteso fino al conseguimento del diploma di scuola media.
Lo stesso articolo nel comma 3 estendeva le sanzioni previste per l’inadempienza dell’obbligo scolastico nel primo grado d’istruzione (scuola elementare) anche per le medie. Anche l’abbandono nel corso della scuola media quindi costituiva reato, a meno che lo studente al compimento del 15° anno di età non dimostrava di essere andato a scuola per un periodo pari almeno ad 8 anni.
Abrogato l’articolo 8 della legge 1959/1962 , con la legge 212/2010, con la quale l’abbandono della scuola media ha perso la sua rilevanza penale, la Corte di Cassazione con la sentenza 4520/217, ha dunque confermato che non costituisce reato l’abbandono scolastico durante le scuole secondarie di I grado e di conseguenza è impossibile stabilire una sanzione per chi non rispetta le regole dettate dal Ministero dell’Istruzione in merito all’obbligo di istruzione.
“Paradossalmente rispetto al 1962 l’obbligo scolastico è stato aumentato, mentre le sanzioni sono state ridotte; che senso avrebbe quindi alzare l’età dell’obbligo a 18 anni se poi il MIUR non ha gli strumenti adatti per far rispettare le regole?”.
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