Attualità

Corte di Cassazione, la critica sindacale via social non è diffamazione

Interessante sentenza della Corte di Cassazione sul diritto di critica sindacale mezzo social da parte di un sindacalista contro il proprio datore di lavoro. Con la sentenza n.17784 del 5 maggio 2022, la Suprema Corte non ha ritenuto diffamatorio l’esternazione social di un’opinione relativamente a una condotta esercitata dal datore di lavoro e ritenuta non corretta.

Il principio della sentenza

Il sindacalista che aveva esposto sui social e attraverso un blog, una dura e aspra critica al suo datore di lavoro, era stato querelato dallo stesso per diffamazione mezzo stampa, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto assolvere la condotta del sindacalista e tutelare il diritto di critica sindacale. In buona sostanza il diritto di critica, è scritto nella sentenza, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta, ovvero a un’affermazione, altrui, si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Carta costituzionale e dall’art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

Il sindacalista critica il dirigente scolastico

Un sindacalista che ritiene una condotta dirigenziale antisindacale non commette un reato penale di diffamazione se critica l’operato del dirigente argomentando sul merito tecnico dell’infrazione. Ritenere che il dirigente scolastico ha agito in malo modo rispetto le norme legislative e contrattuali e avanzare una critica tecnica sulle mancanze dirigenziali, non può essere considerata una diffamazione, anche se questa cattiva condotta fosse manifestata attraverso un comunicato stampa o un comunicato sindacale. In buona sostanza la sentenza della Corte di Cassazione n.17784 del 5 maggio 2022 specifica che non è da considerare reato di diffamazione a mezzo stampa, costituendo legittimo diritto di critica sindacale, la pubblicazione di articoli su Facebook contenenti invettive volte a stigmatizzare gli atteggiamenti e la complessiva condotta di sfruttamento dei lavoratori del datore di lavoro. 

Lucio Ficara

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