L’Inps, con il messaggio n.273 del 19 gennaio 2018, ha reso noto che, nell’ambito della liquidazione delle ricongiunzioni onerose, definite dall’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ha attivato una nuova modalità che garantisce una procedura integrata con la verifica dell’onere dovuto e dei versamenti già effettuati, al fine di realizzare la compensazione dell’onere.
La ricongiunzione dei periodi assicurativi, così come segnala l’INPS, permette di ottenere una pensione unica. Nello specifico la ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.
La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi con legge regionale o statale collocati presso un altro ente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici (articolo 6, legge 7 febbraio 1979, n. 29 e articolo 2, legge 27 ottobre 1988, n. 482).
In particolare, la legge 482/1988 consente, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, l’applicazione dell’articolo 6, legge 29/1979 al personale di enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni, enti locali e amministrazioni statali.
La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta. Questo tipo di ricongiunzione permette di riunire in maniera onerosa tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, in un unico trattamento pensionistico. I contributi possono essere riferibili all’Assicurazione generale obbligatoria, ad altre forme alternative o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS (articolo 2, legge 29/1979). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Nel caso dei liberi professionisti, la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Hanno diritto a questo tipo di ricongiunzione:
Per la ricongiunzione gratuita è richiesto che il periodo contributivo da ricongiungere sia stato maturato presso un ente soppresso con legge statale o regionale e che il lavoratore sia stato collocato d’ufficio presso un altro ente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici dopo la soppressione dell’ente di appartenenza.
Nel caso della ricongiunzione onerosa, per il personale iscritto alla Cassa stato, di ruolo e non, è sufficiente la semplice qualità di iscritto. Per il personale non di ruolo iscritto alle restanti casse della gestione pubblica è richiesto almeno un anno di iscrizione, anche non continuativo.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Dal 31 luglio 2010 la domanda di ricongiunzione onerosa è stata estesa anche al soggetto “assicurato”, ovvero chi può vantare contribuzione accreditata presso la Gestione Dipendenti Pubblici che non abbia già dato titolo a un trattamento di quiescenza, anche se non è più in servizio.
La ricongiunzione gratuita può essere effettuata anche d’ufficio. La domanda di ricongiunzione presentata dall’iscritto ai sensi dell’art. 6, legge 29/1979 e della legge 482/1988 ha natura dichiarativa e non costitutiva del diritto.
I dipendenti in servizio possono presentare richiesta di ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi una sola volta. Possono presentare una seconda domanda solo nel caso in cui possono far valere una contribuzione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque per effettiva attività lavorativa.
In mancanza di questi requisiti, il dipendente potrà presentare una seconda domanda di ricongiunzione solo al momento del collocamento a riposo e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.
La domanda di ricongiunzione onerosa può essere presentata anche da coloro che sono stati autorizzati al versamento volontario dei contributi, a condizione che risultino in costanza di effettivo versamento del contributo volontario alla data della domanda.
Dal 31 luglio 2010 la domanda di ricongiunzione onerosa può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, purché non si sia maturato il diritto a pensione.
La domanda per la ricongiunzione dei contributi va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
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