Cosa prevede il regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, pubblicato in G. U. il 31 gennaio 2011, approvato dal Consiglio dei ministri nel settembre 2010, come previsto dall’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ed entrato in vigore il 15 febbraio 2011?
L’aspetto più interessante del decreto riguarda la programmazione dei posti realmente liberi e sulla base dell’effettivo fabbisogno, aumentati del 30%, in modo che il Miur annualmente (art. 5) possa bandire i concorsi.
L’obiettivo principale era quello di dare qualche speranza ai neolaureati e azzerare lentamente il precariato.
Vediamo intanto di capire nel dettaglio di cosa si tratta, premettendo tuttavia che ancora manca la normativa per stabile le nuove forme di reclutamento, cioè se i professori saranno chiamati attraverso albi professionali regionali e concorsi regionali banditi dalle reti di scuole, come da raccomandazione Ocse, o se si adotteranno altre modalità, compreso il superamento di un test, per chi fa domanda fuori regione, sugli usi e i costumi del luogo (ma questa ipotesi ormai appare del tutto negletta).
In ogni caso, né allora né a tutt’oggi sono state rimodulate le nuove classi di concorso cui si riferisce ciascun corso di formazione con particolare riferimento alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Pare comunque che passeranno da oltre 150 a circa 50 complessive, secondo le attuali tabelle A, C e D.
Il regolamento del 10 settembre 2010 prevede che per diventare insegnante di scuola dell’infanzia e primaria si deve frequentare un corso di laurea magistrale quinquennale il cui numero l’Università programma sulla base delle esigenze, per cui bisogna superare una prova di accesso in forma di test, a cui ormai il Miur sta abituando tutti, a cominciare dalle preselezioni per il concorso a dirigente scolastico.
A partire dal secondo anno sono previste attività dirette o indirette di tirocinio per complessive 600 ore che, aggiunte alla laurea, diventano documento per l’abilitazione all’insegnamento. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà si possono rivolgere alle istituzioni scolastiche che a loro volta forniscono i docenti tutor con almeno 5 anni di ruolo, e che stabiliscono se il candidato sia idoneo o meno. Contestualmente sono previsti corsi di formazione per la specializzazione alle attività di sostegno agli alunni disabili che comprendono almeno altre 300 ore di tirocinio.
“Le caratteristiche dei corsi sono definite dal regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal ministro dell’istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Associazioni nazionali competenti per materia”.
Per quanto riguarda invece la formazione dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado occorre essere in possesso della laurea specialistica triennale e di quella magistrale biennale più un anno di tirocinio formativo attivo.
Anche in questo caso l’accesso alla facoltà è a numero programmato, così come per insegnare una disciplina artistica musicale o coreutica sono previsti percorsi di formazione, attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica le quali, sempre sulla base della disponibilità dei posti indicati dal Miur, aprono i corsi.
La grande novità delle disposizioni consiste tuttavia nella implementazione dei tirocini formativi attivi che divengono elemento caratterizzante l’intero percorso perché hanno appunto lo scopo di coordinare le conoscenze teoriche dell’università (pedagogia, didattica e disciplina in sé) e l’esperienza concreta acquista a scuola. Altro dato importante che merita segnalazione sta nel fatto che il Miur si riserva di monitorare e valutare tutto il percorso formativo attraverso le Agenzie per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (Ansas), dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi).
Infine chi è già in possesso della prescritta laurea, dice sempre il regolamento del 2010, e può dimostrare un servizio a scuola di almeno 360 giorni, può essere ammesso ai tirocini formativi attivi ma sempre previo superamento di un test di ammissione. Quest’ultimo passaggio, come ormai è noto, è stato allungato a 540 giorni (o 1.080?) ma senza il superamento del test, poiché, a quanto è dato capire, l’ulteriore anno di insegnamento sarebbe sufficientemente valido per accedere direttamente ai corsi di formazione.
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