Come abbiamo scritto, nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 28 ottobre, è stato pubblicato il Decreto Pnrr, che contiene novità per la scuola; soprattutto ci sono cambiamenti in merito all’assunzione dei docenti tecnico-pratici, i cosiddetti Itp.
In particolare, il decreto colma il vuoto normativo che dal 2022 ha lasciato in sospeso l’assunzione dei docenti tecnico-pratici. I vincitori di concorso saranno obbligati a conseguire l’abilitazione nel primo anno di servizio (2024/2025), completando i crediti formativi (CFU) richiesti. Questa misura garantisce un adeguamento normativo e una maggiore uniformità con le altre categorie disciplinari.
Ecco cosa dice la nuova norma: “All’articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «ovvero con i requisiti di cui all’articolo 22, comma 2, come richiamato all’articolo 5, comma 2»”.
Docenti Itp, requisiti per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre
I requisiti in questione, sono: laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, oppure diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso. I requisiti, come c’è scritto nell’articolo 22 comma 2 del decreto 2017 n. 59, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024.
Come dice il decreto 2017 n. 59, all’articolo 5 comma 2, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui sopra, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale con oneri a carico dei partecipanti corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.
Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
Docenti Itp, i 24 CFU valgono entro il 31 dicembre
Ricordiamo che, fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino a questa data sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.